Domande Frequenti (FAQ)

In questa pagina sono trattate le domande più frequenti (FAQ) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fornendo risposte adeguate per una prima consulenza.

Nell’ordinamento italiano per salute e sicurezza sul lavoro si intende l’insieme delle misure preventive da adottare nell’azienda per rendere sicuri e salubri i luoghi di lavoro, in modo da evitare o ridurre l’esposizione dei lavoratori ai rischi connessi l’attività lavorativa.

La sicurezza è dunque l’obiettivo di quell’insieme di attività (spesso eterogenee) volte ad eliminare i rischi connessi al lavoro, e si ottiene quando l’ambiente lavorativo risulta salubre e privo di rischi potenziali per l’incolumità dei lavoratori stessi.

In Italia il complesso e vasto settore della sicurezza sul lavoro viene regolamentato dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs 9 aprile 2008 n. 81, entrato in vigore il 15 maggio 2008), e dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal “D. Lgs. 106/2009”.

Questo decreto, che ha avuto molti precedenti normativi storici (risalenti al 1955 e 1956) ed altri più recenti (D.Lgs 626/1994), recepisce in Italia, le Direttive Europee (3 agosto 2007, n. 123) coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti.

Il D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009 implicano la partecipazione del datore di lavoro e dei lavoratori nell’adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

In particolare il datore di lavoro è la figura incaricata di garantire la sicurezza nella sua azienda. Ha il potere di organizzare ogni fase dell’attività lavorativa, ma l’obbligo di farlo preservando l’incolumità dei lavoratori.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per la tutela dei dipendenti, deve informare gli stessi sui rischi specifici cui sono sottoposti, deve addestrare i lavoratori al corretto utilizzo di mezzi, macchinari e strumenti di protezione, deve formare e informare i dipendenti sul sistema sicurezza adottato e sui rischi potenziali nonché vigilare sull’effettiva applicazione delle disposizioni in materia antinfortunisitca.

Il datore di lavoro ha poi l’obbligo di fare una valutazione dei rischi potenziali alfine di redigere il DVR (documento per la valutazione dei rischi). Con il DVR il datore attesta i rischi potenziali e le relative misure di prevenzione e protezione adottate in conseguenza.

Il D.Lgs. 81/2008 ed il successivo D.Lgs. 106/2009 prevedono un complesso sistema di responsabilità e sanzioni in materia di inosservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le sanzioni previste sono numerose e difficile da elencare tutte. A tale proposito il nostro ordinamento prevede 3 tipi di responsabilità giuridiche : civile, penale e amministrativa.

A livello penale, nel caso peggiore, il datore di lavoro potrebbe trovarsi a dover rispondere dei reati di omicidio colposo, lesioni colpose e altri che ricorrono in caso di morte o di infortunio grave di uno o più lavoratori.

Il datore di lavoro viene punito con l’arresto da 3 a 6 mesi, oppure con una ammenda che va da 2.500 Euro a 6.400 Euro quando: NON adotta il documento di valutazione dei rischi (DVR), NON nomina un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, NON segue la formazione prevista dalla legge nel caso in cui decida di curare personalmente la sicurezza sul lavoro senza delegare questi compiti ad altri.

Anche le sanzioni amministrattive sono molte e possono arrivare fino alla sospensione dell’attività di impresa (previsto dall’art. 14 del D.Lgs n. 81/2008) che può essere emanato in caso di gravi e ripetute violazioni in materia di prevenzione degli infortuni.

In ultimo, ma non meno importante la responsabilità civile derivante da infortuni e/o malattie professionali contratte in aziendadai dipendenti. La mancata cura da parte del datore di lavoro degli obblighi di sicurezza può essere rilevante anche sotto l’aspetto del diritto al risarcimento in favore del lavoratore.

Il datore di lavoro condannato al risarcimento dei danni patiti dal lavoratore nello svolgimento della propria attività in azienda, dovrà risarcire : il danno patrimoniale: cioè tutti i danni che consistono in una perdita economica (spese mediche, perizie, eventuali mancati guadagni ecc.) il danno non patrimoniale: danno non riferito alla sfera finanziaria ma a quella fisica e psicologica.

Per effetto della copertura INAIL, i risarcimenti relativi alla responsabilià civile del datore di lavoro vengono pagati dall’ente previdenziale. Salvo i casi in cui il danno è cagionato dalla commissione di un reato penale grave (omicidio colposo).

Da uno studio recente realizzato tra 22 Stati membri dell’Unione Europea, è emerso che la sensibile riduzione degli infortuni e delle malattie professionali è anzitutto legata al pieno rispetto delle normative vigenti, e dall’implementazione del Sistema sicurezza.
Un ruolo importante hanno in tal senso le campagne di sensibilizzazione all’interno delle aziende. Le imprese che investono in formazione e informazione registrano il minor numero di infortuni.

Altro fattore determinante sono le verifiche degli enti preposti. Minore è l’intervallo di tempo tra una verifica ispettiva e l’altra, minore saranno gli infortuni registrati.

Altro elemento è l’adozione di un sistema di gestione delle problematiche connesse ai rischi sui luoghi di lavoro. I Sistemi di gestione della Sicurezza infatti permettono di valutare i rischi all’origine e di adattarvi le migliori soluzioni possibili (anche con metodi di analisi statistica).

Gli adempimenti normativi richiesti in Italia in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono tanti e spesso di difficile applicazione. Rivolgersi ad un consulente preparato si traduce in un guadagno di tempo per il datore di lavoro (su cui incombono gran parte degli obblighi) e anche di denaro.

Specificità dell’azienda. Ogni azienda è diversa dall’altra, sia per tipologia di attività che per organizzazione e strutture d’impiego (macchinari, utensili, impianti). I rischi connessi all’attività lavorativa possono essere differenti sia per grado che per importanza. I rischi sono spesso legati alla specificità dei lavori da svolgere.

Vulnerabilità del settore. La normativa di riferimento in materia è in costante aggiornamento, obblighi e imposizioni possono variare da un momento all’altro. In questo senso si parla di vulnerabilità del settore (sicurezza). Solo un consulente esperto e preparato può garantire l’ottemperanza nel tempo alle norme previste.

Versatilità del consulente. Il consulente ha la necessarie versatilità per valutare non solo i rischi, ma anche lep rimarie necessità di un’azienda. Una consulenza sulla sicurezza sul lavoro mirata alle specificità aziendali si traduce in una maggiore efficienza dei processi produttivi ed efficacia delle decisioni aziendali.

Il DVR è il documento redatto dal Datore di Lavoro ai sensi dell’Art.28 del D.Lgs.81/08. Il DVR deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute propri delle attività lavorative dell’Azienda, i criteri adottati per la valutazione degli stessi, indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il DVR è obbligatorio per qualsiasi azienda avente uno o più dipendenti o soggetti equiparabili a dipendenti (lavoratori interinali, apprendisti, stagisti, lavoratori part-time o con contratti a tempo determinato o stagionale). Risultano esclusi dall’obbligo di stesura del DVR i lavoratori autonomi e le micro aziende costituite esclusivamente da collaboratori familiari.

Il DVR è l’elemento centrale della sicurezza aziendale e la mancata o carente stesura dello stesso può rappresentare una grave responsabilità civile e penale in caso controlli o infortuni sul lavoro.

La redazione del DVR rientra tra gli obblighi non delegabili dal Datore di Lavoro e conseguentemente eventuali lacune o superficialità del documento sono sempre riconducibili al Datore di Lavoro stesso (anche se la stesura del DVR è stata affidata ad un RSPP interno o esterno o ad un consulente). Vista l’importanza del documento Safetyone Ingegneria suggerisce di avvalersi di professionisti di comprovata esperienza nel settore e di verificare personalmente i contenuti del DVR specie nei casi in cui il consulente esterno si limiti a redigere il documento senza apporre la propria firma.

La valutazione rischio vibrazioni è una valutazione effettuata dal Datore di Lavoro ai sensi dell’Art.202 del D.Lgs.81/08, quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vibrazioni meccaniche, pertanto è obbligatoria solo in alcune specifiche aziende. Per la valutazione si considerano le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (in caso di utilizzo di attrezzature quali ad esempio trapani, avvitatori, martelli demolitori etc.) e le vibrazioni trasmesse al corpo intero (in caso di utilizzo di mezzi quali ad esempio muletti, mezzi d’opera, camion etc.). Il Datore di Lavoro deve determinare i livelli di esposizione media ponderata giornaliera per gruppi omogenei di lavoratori e, in funzione dei valori d’azione stabiliti per legge, adottare eventuali provvedimenti o misure correttive (tra cui ad esempio la sorveglianza sanitaria).

Safetyone Ingegneria suggerisce di redigere il documento sulla base di misurazioni strumentali (mediante apparecchiatura chiamata vibrometro) specie nel caso in cui i dati di una o più apparecchiature non siano disponibili in letteratura o nel caso in cui i mezzi o attrezzature non siano più nuovi.

La valutazione deve essere aggiornata con cadenza quadriennale e ogni qual volta subentrino cambiamenti tali da renderla obsoleta. Safetyone Ingegneria offre l’opportunità di verificare gratuitamente la validità del proprio documento e di provvedere ai necessari aggiornamenti.

La valutazione del rumore viene effettuata dal Datore di Lavoro, ai sensi dell’Art.190 del D.Lgs.81/08, per la determinazione dei requisiti minimi di protezione dei lavoratori esposti al rumore durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Analogamente alla valutazione del rischio vibrazioni, la valutazione del rumore viene effettuata tenendo conto del livelli di esposizione media ponderata giornaliera o settimanale al rumore per gruppi omogenei e confrontandoli con i valori limite e di azione definiti sempre nel D.Lgs 81/08.

Safetyone Ingegneria suggerisce di redigere il documento sulla base di misurazioni strumentali (mediante apparecchiatura chiamata fonometro) specie nel caso in cui i dati di una o più apparecchiature non siano disponibili in letteratura o nel caso in cui i mezzi o attrezzature non siano più nuovi.

La valutazione deve essere aggiornata con cadenza quadriennale e ogni qual volta subentrino cambiamenti tali da renderla obsoleta.

Safetyone Ingegneria offre l’opportunità di verificare gratuitamente la validità del proprio documento e di provvedere ai necessari aggiornamenti.