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Sicurezza antincendio e news normative – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio

IN QUESTO ARTICOLO:

Dopo oltre 24 anni di attesa, in attuazione dell’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 riguardante la Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro, il 29 ottobre 2022 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Scopo del presente articolo è di fornire ai lettori un quadro di sintesi delle principali novità introdotte dal Decreto in materia di criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio non ricadenti nel campo di applicazione del DPR 151/2011 (ovvero alle attività soggette ai controlli dei VVFF).

Quando si applica il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021?

Il Decreto si applica in tutti i luoghi di lavoro come definiti dall’art 62 del TUS ovvero “i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

Ne consegue che il Decreto si applica in tutti i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio ovvero:

  1. con affollamento complessivo minore di 100 occupanti;
  2. con superficie lorda complessiva minore di 1000 m2;
  3. con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  4. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  5. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  6. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;

Ne consegue che se l’attività presenta fattori di rischio superiori ai parametri sopraindicati, pur non ricadendo nel campo di applicazione del DPR 151/2011, il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di effettuare una valutazione del rischio complementare rispetto alle indicazioni minime riportante nel presente DM.

Quando entra in vigore il Decreto 3 settembre 2021?

Il Decreto è entrato in vigore il 29 ottobre 2022, ovvero un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’entrata in vigore prevede l’abrogazione contestuale del DM 10 marzo 1998.

Quando è obbligatoria la Valutazione del Rischio Incendio?

La valutazione del rischio incendio è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro in quanto il datore di lavoro ha l’obbligo normativo di valutare tutti i rischi. La necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori è un obbligo previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 81/2008. L’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 € a 6.400 € (art. 55 dlgs 81/2008, art. 29 comma 1).

Quali sono i contenuti minimi della Valutazione del Rischio Incendio?

La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:

  1.  individuazione dei pericoli d’incendio;
  2.  descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  3. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  4. individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  5.  valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  6. individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Che cos’è la Strategia antincendio?

La strategia antincendio è la combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio. Secondo il Codice di Prevenzione Incendi, ci sono 10 strategie antincendio che includono: Reazione al fuoco, Resistenza al fuoco, Compartimentazione, Esodo, Gestione della sicurezza antincendio, Controllo dell’incendio, Rivelazione ed allarme, Controllo di fumi e calore, Operatività Antincendio e Sicurezza impianti tecnologici di servizio.

Quando è necessaria la compartimentazione?

In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, al fine di limitare la propagazione dell’incendio, possono essere adottate le seguenti misure:

  1. verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto;
  2. all’interno del luogo di lavoro, la volumetria dell’opera da costruzione contenente lo stesso può essere suddivisa in compartimenti antincendio o può essere interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

Quali sono i requisiti delle vie di esodo?

Le vie di esodo devono essere costantemente libere, al fine di consentire il raggiungimento nel minor tempo possibile di un posto sicuro. Le uscite di emergenza devono essere di un numero e di dimensioni adeguate al numero di persone presenti nell’edificio e devono avere le seguenti caratteristiche:

Tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.

  1. In generale, il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati dall’attività non devono interferire con le vie d’esodo.
  2. Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
  3. Se l’attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d’esodo impiegate da più di 25 occupanti, nella condizione d’esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell’esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
  4. Il sistema d’esodo (es. vie d’esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
  5. Lungo le vie d’esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l’illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.

Che cos’è la gestione della sicurezza antincendio?

La gestione della sicurezza antincendio (GSA) è una misura antincendio di carattere organizzativo/gestionale atta a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell’attività, anche in emergenza e che le assunzioni/ipotesi considerate in fase di progetto siano mantenute valide durante l’esercizio dell’attività.

Il Datore di Lavoro (o il responsabile dell’attività) organizza la GSA tramite:

  1. adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
  2. verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
  3. mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell’incendio, …);
  4. attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
  5. apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, …);
  6.  gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …).

In cosa consistono le misure di controllo dell’incendio?

  1. Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.
  2. Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, …), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B.
  3. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, …).
  4. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l’uso immediato, pertanto devono essere collocati: a) in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d’esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali; b) in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi,…).
  5. Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l’utilizzo di estintori a base d’acqua (estintori idrici).
  6. Qualora sia previsto l’impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all’uso previsto.
  7. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l’installazione di una rete idranti.
  8. Per la progettazione dell’eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi: a) livello di pericolosità 1; b) protezione interna; c) alimentazione idrica di tipo singola.

Quando è necessario installare impianti di rivelazione ed allarme?

L’installazione di impianti di rivelazione ed allarme è regolata dalla normativa UNI 9795:2021 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione di allarme d’incendio – Progettazione, installazione ed esercizio”. Questi sistemi antincendio hanno il compito di allertare gli occupanti di un edificio e di attivare misure di sicurezza, sistemi di protezione contro gli incendi e di piani di intervento

La rivelazione e la diffusione dell’allarme incendio è generalmente demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti. Pertanto, nella gestione della sicurezza antincendio, devono essere codificate idonee procedure di emergenza finalizzate: a) al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;                                                                                                                                                                                                                                                      b) alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell’alimentazione elettrica, …).

  1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l’installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi (IRAI).
  2. Qualora previsto, l’IRAI deve essere dotato delle seguenti funzioni principali:
  1. B, funzione di controllo e segnalazione;
  2. D, funzione di segnalazione manuale;
  3. L, funzione di alimentazione;
  4. C, funzione di allarme incendio.
  1. La funzione A di rivelazione automatica, se prevista, deve essere estesa almeno agli spazi comuni, alle vie d’esodo (anche facenti parte di sistema d’esodo comune) e agli spazi limitrofi, alle aree dei beni da proteggere ed agli ambiti a rischio specifico.

Quali sono le caratteristiche dei sistemi di controllo fumi e calore?

I sistemi di controllo fumi e calore (SCFC) sono impianti che hanno lo scopo di controllare, evacuare o smaltire i prodotti della combustione in caso di incendio. Questi sistemi aiutano a mantenere le vie di esodo e gli accessi liberi da fumo e ad agevolare le operazioni di lotta contro l’incendio creando uno strato libero dal fumo.

In questa ottica risulta prioritario che:

  1. Al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso dal luogo di lavoro deve essere possibile smaltire fumi e calore in caso d’incendio.
  2. Lo smaltimento dei fumi e del calore deve essere garantito attraverso la presenza di aperture che possono coincidere con gli infissi (es. finestre, lucernari, porte, …) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari.
  3. Le modalità di apertura in caso di incendio delle aperture di smaltimento di fumo e calore devono essere considerate nella pianificazione di emergenza.

In cosa consiste l’operatività antincendio?

L’operatività antincendio ha lo scopo di agevolare l’efficace conduzione di interventi di soccorso dei Vigili del fuoco in tutte le attività. Questa misura è stata definita nel Codice di prevenzione incendi e ha il fine principe di garantire ed agevolare l’espletamento degli interventi di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco.

Deve essere assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza inferiore a 50 m dagli accessi dell’attività, oppure devono essere adottate specifiche misure di operatività antincendio.

Che caratteristiche di sicurezza antincendio devono avere gli impianti tecnologici e di servizio?

Ai fini della sicurezza antincendio devono essere considerati almeno i seguenti impianti tecnologici e di servizio: produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica, protezione contro le scariche atmosferiche, sollevamento o trasporto di cose e persone, deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e comburenti, riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali.

Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola dell’arte e devono essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.

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