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Formazione sicurezza lavoro 2025: tutte le novità del nuovo Accordo Stato-Regioni

Formazione sicurezza lavoro 2025: immagine illustrativa del nuovo accordo Stato-Regioni
IN QUESTO ARTICOLO:

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto importanti cambiamenti nella formazione sulla sicurezza sul lavoro. Questo accordo, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, unifica e aggiorna le precedenti normative, definendo standard nazionali per durata, contenuti minimi e modalità dei corsi obbligatori. L’obiettivo è garantire una formazione più efficace, uniforme e di qualità per tutte le figure coinvolte nella prevenzione aziendale. Di seguito esaminiamo in dettaglio le principali novità, con un linguaggio professionale ma accessibile, rivolto a datori di lavoro, aziende e responsabili HR interessati a comprendere i nuovi obblighi dei datori di lavoro e le nuove regole della formazione sicurezza lavoro 2025.

Per approfondimenti inviato a consultare la pagina ufficiale Conferenza Stato – Regioni

Requisiti organizzativi per i corsi di formazione sicurezza lavoro 2025

Il nuovo Accordo introduce requisiti organizzativi rigorosi per chi eroga la formazione. In particolare, i soggetti formatori (interni o esterni all’azienda) dovranno rispettare queste disposizioni chiave:

  • Progetto formativo documentato: ogni corso dovrà essere pianificato tramite un progetto formativo formalizzato e documentato. Ciò significa definire per iscritto obiettivi, programma, metodologie e valutazioni previste, garantendo tracciabilità e uniformità nazionale nella formazione. Il datore di lavoro che organizza corsi in proprio assume il ruolo di soggetto formatore e deve adempiere a tutti questi obblighi documentali. Questa misura rientra tra gli standard richiesti dalla formazione sicurezza lavoro 2025.
  • Numero massimo di partecipanti: viene fissato un limite di 30 discenti per ogni corso. Questo tetto ha lo scopo di assicurare una migliore interazione docente-partecipanti (è anche previsto un rapporto minimo docente/discenti di 1:6 per le attività pratiche) e una qualità didattica adeguata. Classi meno affollate favoriscono l’apprendimento attivo e il controllo efficace della presenza e partecipazione di ciascun lavoratore.
  • Fascicolo del corso obbligatorio: per ogni percorso formativo dovrà essere costituito un fascicolo contenente tutta la documentazione del corso – registri delle presenze, materiale didattico, test di valutazione, verbali di esame e copia degli attestati rilasciati. Questo fascicolo del corso dovrà essere conservato per almeno 10 anni a cura del soggetto formatore, risultando disponibile in caso di ispezioni. Tale obbligo garantisce che la storia formativa sia tracciabile a lungo termine, tutelando il diritto dei lavoratori a una formazione documentata e verificabile.
  • Verifica finale e verbale d’esame: al termine di ogni corso è resa obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento dei partecipanti. Questa può consistere in un test scritto (es. almeno 30 domande a risposta multipla per i corsi base), una prova pratica o un colloquio, a seconda della tipologia di corso. L’esito va formalizzato in un verbale di verifica finale, anch’esso da archiviare nel fascicolo del corso. Solo chi avrà frequentato almeno il 90% delle ore potrà essere ammesso a sostenere la verifica conclusiva. In caso di esito negativo, è prevista la ripetizione o altre forme di recupero formativo.

 

Queste misure organizzative puntano ad innalzare la qualità e la trasparenza dei corsi. Un progetto formativo dettagliato e una documentazione completa rappresentano la base per controlli più efficaci da parte degli enti di vigilanza e per garantire che la formazione non sia solo un adempimento formale, ma produca effettivamente competenze utili in azienda.

Formazione sicurezza lavoro 2025 per le figure aziendali

L’Accordo Stato-Regioni 2025 introduce o modifica in maniera sostanziale i requisiti di formazione per diverse figure aziendali chiave. Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori in particolari contesti dovranno osservare nuovi programmi formativi, durate e frequenza di aggiornamento. Vediamo le principali novità per ciascuna figura.

Formazione dei Preposti: 12 ore e aggiornamento biennale

Una delle figure chiave nel nuovo impianto della formazione sicurezza lavoro 2025 sono proprio i Preposti, ossia coloro che sovrintendono alle attività lavorative altrui. Il monte ore iniziale obbligatorio per i preposti passa da 8 a 12 ore minime, aumentando così i contenuti e gli approfondimenti su compiti e responsabilità di questa figura. Inoltre, cambia radicalmente la frequenza degli aggiornamenti: l’aggiornamento periodico non è più quinquennale, bensì biennale (ogni 2 anni) per una durata minima di 6 ore. Questo significa che i preposti dovranno seguire più frequentemente corsi di aggiornamento, garantendo un costante allineamento alle nuove prassi e normative di sicurezza

Importante novità anche sulle modalità: per i preposti non sarà più consentita la formazione in e-learning asincrono. Il corso dovrà svolgersi obbligatoriamente in presenza fisica oppure in videoconferenza sincrona (VCS). Questa scelta normativa sottolinea la necessità di un maggior coinvolgimento attivo e interattivo del preposto nella formazione, vista la delicatezza del suo ruolo di controllo operativo. La formazione in aula (o VCS) permette infatti simulazioni, discussioni di gruppo e confronto diretto con il docente, elementi difficilmente replicabili con l’e-learning tradizionale. Resta inteso che il preposto dovrà aver già svolto la formazione da lavoratore (generale e specifica) prima di accedere al corso da preposto.

Formazione dei Dirigenti: 12 ore base + modulo cantieri

Anche i Dirigenti sono tenuti ad adeguarsi ai nuovi requisiti della formazione sicurezza lavoro 2025.  Infatti, il nuovo Accordo prevede un corso base della durata minima di 12 ore – ridotta rispetto alle precedenti 16 ore– integrato però da un modulo aggiuntivo di 6 ore specifico per le attività nei cantieri edili o temporanei. In pratica, i dirigenti di aziende che operano come imprese affidatarie nei cantieri dovranno affrontare 6 ore extra dedicate alle peculiarità della sicurezza nei cantieri (norme specifiche, gestione delle interferenze, rischi tipici dell’edilizia, ecc.). I dirigenti di settori non edili invece possono limitarsi al corso base di 12 ore.

La cadenza degli aggiornamenti per i dirigenti rimane quinquennale (ogni 5 anni) con durata minima di 6 ore. Anche per loro, come per i preposti, l’Accordo sottolinea che la formazione di aggiornamento deve essere specifica e non ripetitiva di nozioni già impartite, privilegiando nuovi contenuti, approfondimenti su cambi normativi e miglioramento di competenze gestionali.

Formazione dei Datori di Lavoro: obbligo di 16+6 ore

Una delle novità più rilevanti introdotte dal nuovo Accordo riguarda proprio i Datori di Lavoro. Per la prima volta viene previsto un obbligo formativo specifico a carico di tutti i datori di lavoro, anche se non assumono direttamente il ruolo di RSPP. Il corso, che copre le responsabilità generali del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, ha una durata minima di 16 ore. Esso comprenderà moduli giuridico-normativi (es. obblighi e sanzioni del DL, organizzazione della prevenzione aziendale) e moduli gestionali (gestione della sicurezza, organizzazione delle emergenze, ecc.).

In aggiunta, per i datori di lavoro delle aziende che operano nei cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo integrativo “cantieri” di 6 ore, analogo a quello dei dirigenti, per affrontare i rischi e gli adempimenti tipici del settore edile (ad esempio la gestione dei piani di sicurezza nei cantieri, il coordinamento con le altre imprese, ecc.). Pertanto, un datore di lavoro del settore costruzioni dovrà frequentare in totale 22 ore (16+6).

Questa formazione da 16 (o 22) ore dovrà essere completata dai datori di lavoro entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato e, come per gli altri, sarà prevista una verifica finale dell’apprendimento.

Per mantenere valide le competenze, i datori di lavoro dovranno poi effettuare un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.

L’obbligo di formazione vale anche per i Datori di Lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP (DL SPP).

Il corso per datori di lavoro che svolgono anche il ruolo di RSPP non può essere svolto in e-learning. Per i datori senza incarico RSPP, l’accordo non lo vieta esplicitamente, ma la modalità più sicura resta la presenza o la videoconferenza sincrona, anche in vista di futuri chiarimenti.

Formazione specifica per spazi confinati e nuove attrezzature

Una novità introdotta dalla formazione sicurezza lavoro 2025 riguarda gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento, disciplinati dal DPR 177/2011. Il nuovo accordo prevede un corso obbligatorio di 12 ore per i lavoratori coinvolti: 4 ore di teoria e 8 di addestramento pratico sul campo.

Rispetto alle precedenti 8 ore previste da alcune prassi, si rafforza l’importanza della parte pratica per affrontare rischi legati a atmosfere pericolose, spazi stretti, uso di DPI e procedure di emergenza. È inoltre introdotto l’obbligo di aggiornamento quinquennale (4 ore) per mantenere la qualifica. Questa formazione è fondamentale per settori come edilizia, manutenzione industriale e impiantistica.

Obblighi prima dell’assunzione nella formazione sicurezza lavoro 2025

Uno dei cambiamenti più significativi nella formazione sicurezza lavoro 2025 riguarda la tempistica per formare i nuovi assunti. In passato, la normativa consentiva di completare la formazione entro 60 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

Con il nuovo Accordo, questo approccio è superato: la formazione deve avvenire prima dell’inizio delle mansioni. Il lavoratore deve ricevere sia la formazione generale (4 ore), sia quella specifica sui rischi connessi al proprio ruolo, prima di esporsi concretamente al rischio.

I datori di lavoro dovranno quindi programmare la formazione nei giorni precedenti o immediatamente successivi all’assunzione, evitando l’inizio dell’attività lavorativa senza adeguata preparazione.

Addestramento attrezzature nella formazione sicurezza lavoro 2025

Parallelamente, viene rafforzato l’obbligo di addestramento pratico per l’uso di attrezzature di lavoro per le quali è previsto uno specifico patentino o abilitazione (art. 73 del D.Lgs. 81/08). Il nuovo Accordo aggiorna l’elenco delle attrezzature di nuova introduzione che richiedono formazione specifica con prova pratica obbligatoria, includendo ad esempio: le macchine raccogli frutta (per le quali ora è previsto un corso di 8 ore), i caricatori per la movimentazione di materiali (8 ore) e i carriponte o gru a ponte (corso di 10-11 ore a seconda delle configurazioni). Queste si aggiungono alle attrezzature già normate dai precedenti accordi (carrelli elevatori, PLE piattaforme elevabili, gru mobili, trattori agricoli, macchine movimento terra, ecc.).

Ciò implica che, se l’azienda introduce nuove attrezzature non precedentemente utilizzate, dovrà formare e abilitare i lavoratori addetti prima che inizino ad usarle. L’addestramento pratico sul campo, effettuato da personale esperto, è ora esplicitamente richiesto come parte integrante della formazione su queste attrezzature, oltre alla teoria. Inoltre, l’acquisizione dell’abilitazione all’uso di un’attrezzatura non esaurisce tutti gli obblighi: rimane comunque necessario fornire al lavoratore informazione, formazione e addestramento specifici ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 81/08, ad esempio in caso di attrezzature particolari o rischi specifici presenti in azienda.

Formazione su misura per gruppi omogenei di rischio

Il tema della personalizzazione della formazione viene evidenziato con il concetto di “gruppi omogenei di rischio”. In pratica, il datore di lavoro dovrà progettare i percorsi formativi tenendo conto dei differenti rischi a cui sono esposti i vari gruppi di lavoratori. Ciò significa che, all’interno della stessa azienda, i lavoratori possono essere suddivisi in gruppi omogenei (per mansione, reparto, tipologia di attività) e la formazione specifica dovrà essere coerente con i rischi effettivi di ciascun gruppo, così come individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Questo principio, ribadito anche come criterio di controllo sostanziale dagli organi di vigilanza, sancisce che non basta più fornire una formazione standard “uguale per tutti” – seppur formalmente corretta – ma occorre calibrare i contenuti sulle reali esigenze. Ad esempio, i lavoratori di un reparto chimico riceveranno formazione focalizzata sui rischi chimici, quelli di officina su rischi meccanici, quelli degli uffici su ergonomia e videoterminali, e così via. In tal modo la formazione risulta personalizzata e realmente efficace, colmando il divario tra teoria e pratica quotidiana.

In sintesi, la nuova impostazione supera l’approccio “a catalogo” dei corsi generici e richiede una vera progettazione della formazione in funzione dei rischi specifici. Questo approccio era già implicito nel D.Lgs. 81/08, ma l’Accordo 2025 lo enfatizza, anche tramite controlli più stringenti. Per i datori di lavoro, ciò significa dover pianificare attentamente i contenuti formativi per ciascun gruppo di lavoratori, eventualmente avvalendosi di consulenti o esperti in grado di modulare i corsi sulle effettive condizioni di lavoro in azienda.

Progettare la formazione sicurezza lavoro 2025 per gruppi omogenei significa lavorare sulla reale esposizione ai rischi.

Crediti formativi e aggiornamenti: cosa succede se scadono?

Un aspetto fondamentale in ambito formativo è la validità nel tempo dei corsi svolti, ovvero i cosiddetti crediti formativi. Il nuovo Accordo introduce una regola chiara e uniforme:

  • Se un lavoratore (o preposto, dirigente, datore, ecc.) non effettua l’aggiornamento entro la scadenza prevista ma il ritardo accumulato è comunque inferiore a 10 anni, il suo credito formativo pregresso non decade. In altre parole, anche se sono trascorsi più di 5 anni (scadenza ordinaria) ma meno di 10 anni dall’ultimo corso, basterà frequentare ora un corso di aggiornamento per regolarizzare la propria formazione. Completato l’aggiornamento, la persona potrà tornare a svolgere il proprio ruolo (es. preposto, RSPP, ecc.) senza dover ripetere tutto da capo. Naturalmente durante il periodo di mancato aggiornamento quella persona non dovrebbe aver esercitato la funzione in questione, altrimenti l’azienda sarebbe in difetto; ma una volta aggiornato, torna conforme.
  • Se invece il mancato aggiornamento si protrae oltre i 10 anni, allora il credito formativo viene perso. Ciò comporta che la formazione originaria non è più ritenuta valida e il soggetto deve rifare interamente il percorso formativo base per quella funzione. Ad esempio, un dirigente che non segue corsi di aggiornamento da oltre 10 anni dovrà rifrequentare il corso dirigenti completo (12+6 ore) da zero; un RSPP non aggiornato per più di 10 anni dovrà rifare i moduli A-B-C; un lavoratore privo di aggiornamento decennale dovrà ripetere formazione generale e specifica, e così via.

 

Questa norma uniforma la prassi e risolve dubbi interpretativi: in passato non era sempre chiaro se un forte ritardo nell’aggiornamento invalidasse la formazione pregressa. Ora il limite dei 10 anni funge da spartiacque netto. L’idea è che in un decennio le competenze possono diventare talmente obsolete da richiedere un reset formativo completo. Viceversa, per ritardi più contenuti, si dà la chance di recuperare con un semplice aggiornamento (che ovviamente dovrà coprire tutte le novità normative e tecniche intercorse).

Per le aziende, ciò implica l’importanza di tenere traccia delle scadenze formative di ogni lavoratore e figura aziendale, magari tramite un sistema di gestione delle scadenze. Superare il limite di 10 anni avrebbe impatti ben più onerosi (formazioni lunghe da rifare) rispetto a un semplice aggiornamento tardivo. Dunque, meglio prevenire tali situazioni pianificando i refresh entro i 5 anni o poco oltre se necessario.

Nota: l’Accordo ribadisce inoltre il concetto di “credito formativo permanente” per alcuni moduli di base. Ad esempio, la formazione generale lavoratori (4h), una volta svolta, rimane valida per sempre e non va ripetuta in caso di cambio mansione o settore; sarà sufficiente integrare con la parte specifica relativa al nuovo rischio. Analogamente, moduli come il Modulo A per RSPP/ASPP (se concluso) resta credito permanente, così come probabilmente alcuni moduli trasversali. Questo aiuta a evitare inutili duplicazioni di formazione già acquisita, laddove le conoscenze di base restino attuali.

Controlli, ispezioni e qualità nella formazione sicurezza lavoro 2025

Il capitolo relativo ai controlli è una delle novità più qualificanti dell’Accordo Stato-Regioni 2025. Si prevede un monitoraggio sistematico sull’effettiva applicazione delle nuove regole formative, coinvolgendo attivamente gli enti di vigilanza come l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), le ASL/ATS territoriali e le Regioni stesse.

In base al nuovo Accordo, gli organi di vigilanza pianificheranno controlli non solo sugli enti formatori (verificando accreditamenti, qualifiche dei docenti, qualità dei contenuti erogati), ma anche sui destinatari della formazione e sui datori di lavoro. In particolare, durante le ispezioni in azienda potranno essere controllati:

  • I lavoratori formati: si verificherà che ciascun lavoratore abbia effettivamente frequentato i corsi obbligatori previsti (controllo delle presenze) e che abbia compreso i contenuti (tramite colloqui o verifiche sul campo delle competenze acquisite). Sarà oggetto di attenzione anche l’utilizzo operativo delle competenze: ad esempio, in cantiere l’ispettore potrebbe chiedere a un preposto di illustrargli le procedure di sicurezza per vedere se le conosce e applica davvero.
  • Il datore di lavoro: dovrà poter dimostrare di aver formato tutti i suoi dipendenti secondo quanto richiesto e, soprattutto, di aver progettato la formazione in coerenza con i rischi valutati nel DVR. Questo punto è cruciale: il controllo non si ferma alla carta (attestati), ma entra nel merito della pertinenza della formazione rispetto ai pericoli reali dell’azienda. Se, ad esempio, in DVR sono presenti rischi di caduta dall’alto ma i corsi fatti ai lavoratori non ne hanno mai trattato, il datore di lavoro potrebbe essere sanzionato per formazione non adeguata.

 

Si configura così un doppio livello di controllo:

  • Controllo formale: verifica che la formazione erogata rispetti i requisiti minimi prescritti (durata in ore, contenuti minimi, modalità consentite, aggiornamenti svolti, presenza di verifica finale, documenti in regola, ecc.). Questa è la parte “burocratica” ma fondamentale: attestati e registri devono essere in ordine, e la formazione deve aver seguito le regole.
  • Controllo sostanziale: verifica che la formazione sia efficace e cucita sui rischi specifici dell’attività lavorativa. In sostanza, una valutazione qualitativa: la formazione impartita è davvero utile e adeguata ai rischi presenti? Viene messa in pratica? Gli ispettori potranno sindacare la qualità della formazione, non solo la quantità.

Un’altra novità è l’obbligo di valutazione del gradimento da parte dei partecipanti per ogni corso erogato. Al termine di ciascun corso, i discenti dovranno compilare un questionario di feedback in cui esprimono la loro soddisfazione rispetto alla qualità del docente, all’organizzazione del corso, all’utilità percepita dei contenuti e alla rispondenza alle aspettative. Questa misura, già diffusa come buona prassi, diventa ora un adempimento formale. I risultati delle valutazioni di gradimento dovranno essere considerati dal soggetto formatore per migliorare continuamente l’offerta formativa.

Inoltre, il datore di lavoro è chiamato a verificare l’efficacia della formazione sul campo a qualche tempo di distanza. L’Accordo infatti prevede che, dopo 6-12 mesi dalla formazione, si effettui una verifica sull’effettivo cambiamento prodotto dalla formazione nel comportamento lavorativo. Ciò può avvenire tramite:

  • l’analisi di eventuali infortuni, near-miss o indicatori di sicurezza dopo il corso,
  • colloqui con i lavoratori per capire se applicano le procedure apprese,
  • osservazioni sul campo e checklist di verifica durante le attività lavorative,
  • oppure affiancamenti e simulazioni per testare le competenze.

Questa misurazione dei risultati è obbligatoria almeno per i corsi dei lavoratori e consente di capire se la formazione ha avuto effetto (ad esempio, riduzione degli incidenti, miglior uso dei DPI, comportamenti più sicuri). I risultati dovrebbero essere documentati e, se si riscontrano carenze, il datore di lavoro dovrà intervenire con azioni correttive o ulteriori sessioni formative.

In sintesi, l’Accordo 2025 sposta l’attenzione dalla sola “quantità” di formazione erogata (ore, attestati) alla “qualità e utilità” della stessa. Per le aziende, ciò si traduce in un forte incentivo a fare formazione per davvero, scegliendo bene docenti e contenuti, e non limitarsi a soddisfare l’obbligo minimo. D’altro canto, rende ancora più importante affidarsi a enti formatori qualificati, poiché eventuali carenze potrebbero emergere e portare sanzioni.

Conclusioni e prossimo passo: adeguarsi con il supporto di Safetyone

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 in materia di formazione sicurezza sul lavoro rappresenta un’evoluzione significativa verso standard più elevati di tutela e consapevolezza. Le aziende, i datori di lavoro e i professionisti HR sono chiamati a recepire queste novità e ad adeguare i propri programmi formativi entro i termini previsti. In particolare, sarà fondamentale:

  • Aggiornare il piano formativo aziendale inserendo i nuovi corsi obbligatori (es. formazione datori di lavoro, ambienti confinati) e rimodulare quelli esistenti secondo le nuove durate e modalità.
  • Verificare le scadenze formative di preposti, dirigenti, lavoratori, ecc., attuando gli aggiornamenti richiesti e sanando eventuali ritardi prima che superino la soglia critica dei 10 anni.
  • Adeguare la documentazione: predisporre il fascicolo del corso per ogni attività formativa, utilizzare registri presenze e verbali conformi ai nuovi modelli, conservare il tutto a norma.
  • Sensibilizzare i formatori interni (se presenti) sulle nuove esigenze: ad esempio, istruirli a porre maggiore attenzione alla personalizzazione sui rischi specifici e a svolgere verifiche finali efficaci.
  • Prepararsi ai controlli ispettivi: ciò significa farsi trovare pronti non solo con gli attestati in ordine, ma anche poter dimostrare concretamente che la formazione ha riscontro nelle prassi aziendali (ad esempio, attraverso procedure, simulazioni svolte, evidenze di miglioramento).

 

Affrontare questi cambiamenti può sembrare impegnativo, ma è un investimento sulla sicurezza e sulla conformità legale della propria organizzazione. È importante non aspettare l’ultimo momento: alcune novità (come la formazione dei datori di lavoro o i nuovi corsi attrezzature) richiedono tempo e risorse per essere implementate efficacemente.

Safetyone è al fianco della tua impresa per rendere questo percorso più semplice e rapido. Grazie alla nostra esperienza nella formazione e consulenza sulla sicurezza, ti offriamo un supporto completo di adeguamento ai nuovi requisiti. In particolare, Safetyone può aiutarti con:

  • Corsi di formazione aggiornati: eroghiamo tutti i corsi obbligatori previsti dall’Accordo Stato-Regioni 2025 – dai corsi per preposti e dirigenti, al nuovo corso per datori di lavoro, fino alla formazione per spazi confinati e attrezzature. I nostri docenti qualificati garantiscono una formazione coinvolgente, in presenza o in videoconferenza sincrona, con verifiche finali efficaci e rilascio di attestati conformi.
  • Audit e verifica dei fabbisogni: analizziamo il tuo DVR e le mansioni aziendali per identificare i gruppi omogenei di rischio e costruire un piano formativo su misura, assicurando coerenza tra rischi valutati e corsi erogati. Effettuiamo audit documentali per verificare che registri, fascicoli e attestati siano in linea con i nuovi obblighi, così da farti trovare preparato in caso di ispezione.
  • Consulenza specialistica: i nostri consulenti ti affiancano nella progettazione del progetto formativo aziendale documentato, nell’implementare sistemi di monitoraggio dell’efficacia (questionari, osservazioni post-corso) e nell’interpretare correttamente le disposizioni normative. Ti teniamo aggiornato sulle scadenze e sulle eventuali circolari applicative, così non rischi di perdere di vista alcun adempimento.

 

In un contesto normativo in evoluzione, affidarsi a professionisti qualificati è la scelta più sicura e conveniente. Contattaci per una consulenza personalizzata o per programmare i tuoi prossimi corsi di formazione. Con Safetyone, trasformi gli obblighi di legge in opportunità di crescita: investire nella sicurezza dei lavoratori significa proteggere il futuro della tua azienda. Siamo pronti a guidarti passo dopo passo nell’adeguamento al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, perché la sicurezza sul lavoro non è solo un requisito, ma un valore da coltivare ogni giorno.