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Rischio amianto: suggerimenti per il Datore di Lavoro

IN QUESTO ARTICOLO:

La valutazione del rischio amianto è un obbligo per il datore di lavoro, come previsto dall’art. 249, comma 1, del D.Lgs. 81/08. Questa valutazione deve essere effettuata per stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

Cos’è l’amianto?

L’amianto, noto anche come asbesto, è un minerale fibroso composto da silicato di magnesio, calcio e ferro. Si presenta sotto forma di fibre ed è stato ampiamente utilizzato in passato per le sue proprietà ignifughe, fonoassorbenti e di resistenza al fuoco e al calore. Tuttavia, l’inalazione delle sue fibre può causare gravi malattie come l’asbestosi, il mesotelioma e il tumore ai polmoni. Per questo motivo, in Italia la produzione e l’installazione di amianto sono state vietate dalla legge 257 del 1992.

Valutazione rischio amianto: cosa stabilisce il D.lgs. 81/2008?

Il D.lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro è obbligato a effettuare una valutazione del rischio amianto per le attività che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. Questa valutazione deve essere effettuata per stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

L’articolo 249 del D.Lgs. 81/08 evidenzia l’obbligo del datore di lavoro, per le attività che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto, di effettuare una valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente da tale minerale e dai materiali che lo contengono.

Quando è obbligatorio effettuare la valutazione rischio amianto?

La valutazione del rischio amianto è un obbligo per il datore di lavoro, come previsto dall’art. 249, comma 1, del D.Lgs. 81/08. Questa valutazione deve essere effettuata per stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

In particolare, la verifica annuale dello stato di conservazione dei manufatti in cemento-amianto deve essere effettuata annualmente. Le misurazioni devono essere effettuate ogni 3 anni, o con frequenza più breve a mano a mano che ci avviciniamo al valore limite di esposizione.

Misure di prevenzione e protezione del rischio da amianto

Per ridurre il rischio di esposizione all’amianto, è necessario adottare misure di prevenzione e protezione. L’INAIL ha pubblicato due fact sheet sulla sicurezza dei lavoratori e la ricerca dei materiali contaminati. Nelle pubblicazioni, online sul sito dell’Istituto, è presente un elenco dettagliato delle misure di prevenzione e protezione da adottare nei siti inquinati.

Tra le misure di prevenzione indicate nella fact sheet, oltre alla cartellonistica obbligatoria, che riguarda, tra le altre cose, l’adozione dei dispositivi di protezione individuale (dpi) e il pericolo di inalazione di fibre pericolose, si consiglia di installare, all’ingresso all’area di lavoro, un’unità di decontaminazione personale (udp) costituita almeno da quattro locali.

Interventi più radicali possono consistere nella bonifica delle componenti in amianto.

La bonifica dell’amianto è un processo importante per garantire la sicurezza e la salute delle persone. Esistono tre principali metodi di bonifica dell’amianto: rimozione, incapsulamento e confinamento. Ognuno di questi metodi risponde a diverse esigenze e offre soluzioni adeguate al caso specifico da trattare.

La rimozione dell’amianto consiste nel rimuovere completamente il materiale contenente amianto e smaltirlo in modo sicuro. L’incapsulamento, invece, prevede l’applicazione di prodotti sigillanti sulla superficie contenente amianto per impedire la dispersione delle fibre. Infine, il confinamento prevede la creazione di una barriera attorno al materiale contenente amianto per impedirne la dispersione.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro in caso di mancata valutazione da rischio amianto

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro può essere punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro se non effettua la valutazione del rischio e non provvede ad aggiornare la stessa ogni qualvolta si verificano modifiche che comportano un cambiamento significativo dell’esposizione dei lavoratori all’amianto.

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