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Rischio Guida: i principi per una corretta valutazione

IN QUESTO ARTICOLO:

Quali gli obiettivi per una corretta valutazione del rischio stradale in ambito lavorativo? E quali le componenti sulle quali intervenire

Il Datore di Lavoro nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve prendere in considerazione tutti i potenziali rischi correlati all’esercizio dell’attività.

Il Rischio stradale in ambito aziendale può costituire un serio problema, in termini infortunistici ed economici, per le aziende che utilizzano stabilmente autovetture, autocarri e mezzi d’opera in genere.

Una valutazione del rischio corretta ed economicamente sostenibile deve innanzitutto identificare le componenti su cui agire proattivamente e, in seconda istanza, individuare tutte le azioni che si possono adottare per ridurre o eliminare i rischi alla guida.

Le tre componenti principali sono uomo, veicolo e infrastruttura. Queste variabili si trovano in un equilibrio dinamico tra loro, equilibrio costantemente minacciato da fattori incontrollabili come la componente ambientale.

  • La componente “uomo” è la più fragile dell’intera catena, in quanto incorre facilmente in errori quali stima errata della velocità o della propria stanchezza, distrazione, etc. Per questa ragione necessita di una corretta formazione, addestramento, condizioni, fisiche adeguate a guidare in sicurezza e preparazione alle emergenze.
  • La componente “veicolo” deve rispettare le condizioni di sicurezza, le disposizioni in tema di manutenzione, i requisiti ergonomici e la corretta conservazione degli equipaggiamenti.
  • La componente “infrastruttura”, sulla quale si deve intervenire controllando la programmazione dei percorsi, del tempo e della distanza.
  • La componente “ambientale”, della quale è impossibile controllare le variazioni, comprende le variazioni meteorologiche, le condizioni di traffico etc.

 

I riferimenti normativi in materia di rischi stradali

Alcuni degli elementi legati al rischio stradale sono regolati da specifiche norme di legge, come ad esempio:

  • il divieto di assunzione di alcool e sostanze stupefacenti (Codice della Strada, artt. 186 e 187);
  • il rispetto dei limiti di velocità (Codice della Strada, artt. 141 e 142);
  • il divieto di uso del cellulare alla guida (a meno di usare dispositivi in viva voce – Codice della Strada, art. 173);
  • il rispetto dei tempi di guida e di riposo e l’uso del cronotachigrafo (Regolamento CE 561/2006¸ D. Lgs. n. 234/2007);
  • le ultime norme per il rilascio delle patenti di guida (Decreto del 22/12/2015, concernente anche la sindrome delle apnee ostruttive del sonno – OSAS);
  • l’obbligo di effettuazione periodica delle revisioni (Codice della Strada, art. 80);
  • le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (Decreto del 22/01/19, che ha abrogato il precedente Decreto del 04/03/13).

 

L’automezzo come attrezzatura di lavoro

Le statistiche indicano che gli incidenti stradali rappresentano una vera e propria emergenza sociale. Dato il loro costo in termini infortunistici ed economici gli incidenti stradali dovrebbero essere considerati, a pieno titolo, come un effettivo rischio lavorativo, in un contesto in cui la strada rappresenti il luogo di lavoro e il veicolo potrebbe configurarsi come un’attrezzatura.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce in maniera inequivocabile le responsabilità attribuite al Datore di Lavoro, il quale ha l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti nella propria azienda e tutti i rischi associati alle varie mansioni presenti e, pertanto, anche quelle che comportano l’utilizzo di veicoli.

In tale contesto rappresentano rischi di natura trasversale, spesso sottostimati:

  • il rischio in itinere;
  • il rischio legato all’uso di automezzi aziendali all’interno dell’orario di lavoro (rischio stradale).

I lavoratori coinvolti negli infortuni alla guida non sono solo quelli del settore logistico, bensì anche tutti quelli che, per il loro lavoro, debbano spostarsi da un luogo di lavoro ad un altro. Le mansioni potenzialmente esposte sono innumerevoli: si va dai lavoratori dedicati al trasporto di merci e persone fino alle mansioni commerciali e dirigenziali che utilizzano le autovetture per spostarsi da cliente a cliente, da unità operativa all’altra… Va sottolineato anche che il rischio di incidenti gravi non esiste solo in ambito autostradale ed extraurbano ma che, dati alla mano, risulta assai rilevante anche in ambito urbano.

In buona sostanza, a latere di una corretta valutazione dei rischi e alla fornitura di un idoneo parco-macchine, per prevenire gli incidenti si deve agire anche sui comportamenti (formazione alla guida sicura, addestramento, sensibilizzazione, ecc.), sulle regole di utilizzo (regolamenti, codice di comportamento, ecc.) e sui mezzi (revisione e manutenzione periodica, aggiornamento delle dotazioni di sicurezza, ecc.).

 

L’infortunio in itinere

L’infortunio in itinere è quel particolare infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro. La Legge, con il D.lgs. 38/00, ha espressamente previsto che l’infortunio in itinere sia compreso nella copertura assicurativa che viene fornita dall’INAIL. Per poter essere indennizzato, l’infortunio deve avvenire all’interno del normale percorso, di andata e di ritorno dal luogo di lavoro.

Il citato D.lgs. 38/00 tutela come infortuni in itinere quelli verificatisi:

  • durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l’abitazione o in luoghi di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato);
  • durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;
  • durante l’abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ed eccezione dei seguenti casi:

  • interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del Datore di Lavoro;
  • interruzioni/deviazioni dovute a causa di forza maggiore (ad es.: guasto meccanico, chiusura della strada solitamente percorsa, necessità di affrontare un malore), per esigenze essenziali e improrogabili o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (ad es.: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
  • le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l’uso (ad esempio, l’inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da non poter essere percorsa a piedi, condizioni fisiche peculiari, necessità di trasportare strumenti di lavoro, ecc.).

 

L’automezzo come attrezzatura di lavoro: gli obblighi derivanti dall’articolo 71 del d.lgs. 81/08

Gli automezzi sono identificabili, ai fini della valutazione dei rischi, come “macchinari e attrezzature di lavoro” e ricadono quindi nel campo d’applicazione dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e dell’allegato VI. Vediamo quali sono gli obblighi del datore di lavoro indicati dall’art. 71 in tema di autoveicoli aziendali:

  • Scegliere le attrezzature e i macchinari, e quindi le autovetture, conformemente alle condizioni di lavoro e ai rischi presenti e alle necessità di sicurezza (comma 2).
  • Adottare particolari procedure affinché le autovetture siano utilizzate secondo le istruzioni d’uso e secondo le buone prassi d’utilizzo (comma 3 e 4).
  • Qualora se ne richieda la necessità svolgere particolari corsi di formazione circa l’utilizzo delle apparecchiature e dei mezzi (comma 7).
  • Provvedere a che le autovetture e le attrezzature siano sottoposte ad un controllo iniziale e a interventi di controllo e manutenzioni periodici e straordinari (comma 8); provvede inoltre a tracciare per iscritto mediante protocolli e registri (comma 9).

Occorre aggiungere che nel caso il lavoratore sia autorizzato ad usare un’autovettura di proprietà a rimborso chilometrico, tutte le responsabilità di cui sopra sono trasferite al medesimo. Non è però da scartare una clausola che permetta all’azienda di controllare lo stato di efficienza della vettura stessa: in forza del fatto che il rimborso pattuito è calcolato anche in base agli oneri da sopportare per mantenere in efficienza il mezzo, e che un eventuale incidente stradale che impedisca al lavoratore di operare comporta comunque un danno all’Azienda stessa.

È bene pertanto che i lavoratori autorizzati siano in grado di documentare di aver provveduto con la necessaria cura alla dovuta manutenzione, in particolare a quella relativa ai componenti critici ai fini della sicurezza (pneumatici, freni, luci).

Rischio stradale: i fattori scatenanti

Tra le cause principali di incidenti e infortuni stradali possiamo citare:

  • Fattori umani:
    1. Comportamenti errati alla guida
    2. Stato psico-fisico alterato del conducente (uso di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcool)
    3. Condizioni di salute: stanchezza fisica e mentale, etc.
  • Fattori legati al veicolo:
  1. Inadeguata manutenzione di veicoli e relative dotazioni di sicurezza di scarsa affidabilità
  2. Tipologia dei veicoli non adatta al lavoro
  • Fattori organizzativi e gestionali:
  1. Scarsa informazione, formazione e addestramento
  2. Condizioni potenzialmente stressogene
  • Fattori ambientali:
  1. Tipologia di percorso, stato della strada e viabilità
  2. Condizioni climatiche e visibilità
  3. Condizioni di traffico.

In relazione a quanto indicato possiamo ragionevolmente indicare come fattori di rischio le seguenti condizioni:

  • condizioni psico-fisiche del conducente (fattore umano);
  • condizioni e l’efficienza del veicolo (fattore veicolo)

le condizioni meteorologiche e di viabilità che s’incontreranno durante il tragitto (fattore ambientale).

 

Conclusioni

Il rischio stradale, e le sue ricadute infortunistiche ed incidentali, costituiscono un serio problema per tutte le aziende che contano sull’utilizzo di autovetture, e veicoli in genere, per lo svolgimento delle loro normali attività. I dati diffusi da INAIL sugli infortuni e sulle morti sul lavoro indicano proprio gli incidenti stradali tra le maggiori cause d’infortuni. Ecco che una corretta valutazione, e una gestione puntuale e proattiva del rischio stradale può fare la differenza in termini infortunistici ed economici.

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