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I Luoghi di lavoro nella sicurezza: come definirli e come valutarli

IN QUESTO ARTICOLO:

I Luoghi di Lavoro: definizione

Come viene definito un Luogo di Lavoro alla luce del Testo Unico sulla sicurezza (TUS) D.Lgs. 81/08? Partiamo dalla definizione, indicata dall’articolo 62 del Testo Unico:

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

Ai fini della nostra trattazione il “Luogo di Lavoro” è rappresentato sia dagli spazi in cui concretamente si svolge l’attività lavorativa e sia da tutti quegli spazi accessori accessibili ai lavoratori durante la propria attività come spogliatoi, servizi igienici, locali tecnici, corridoi, spazi di collegamento, scale etc.

I Luoghi di Lavoro: esclusioni

Il Titolo del Testo Unico che si occupa specificatamente dei luoghi di lavoro è, come già accennato, il Titolo II. All’interno del Titolo II sono declinate le responsabilità del Datore di Lavoro in tema di luoghi di lavoro, con alcune eccezioni che ora vediamo: dice infatti l’articolo 62 che dalle disposizioni del Titolo sono escluse le seguenti casistiche:

  • mezzi di trasporto;
  • cantieri temporanei o mobili;
  • industrie estrattive;
  • pescherecci;
  • campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

 Tali casistiche sono a loro volta oggetto di norme volte a garantirne la sicurezza, per esempio, i cantieri “temporanei e mobili” sono oggetto delle disposizioni del Titolo IV del Testo Unico mentre i mezzi di trasporto essendo considerati “macchine” e “attrezzature” sono soggetti al Titolo III, ai relativi Allegati (dal V al VII) e alla Direttiva Macchine.

 Occorre a questo punto premettere che oltre alle disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza vi sono tutte le disposizioni indicate dalla normativa vigente in materia di edilizia e di igiene edilizia come il Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/2001), i Regolamenti Locali o Regionali di Igiene e i Regolamenti Edilizi dei comuni.

Le responsabilità del Datore di Lavoro

Veniamo ora a esporre le responsabilità in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il Datore di Lavoro, secondo le disposizioni dell’articolo 64, ha l’obbligo di garantire la rispondenza dei luoghi di lavoro alle indicazioni del Testo Unico (e tra poco vedremo dove sono contenute queste indicazioni) ma non solo. Conviene vedere per esteso le responsabilità dell’azienda in tema di sicurezza. Recita l’articolo 64:

 Il datore di lavoro provvede affinché:

  1. i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
  2. le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
  3. i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  4. i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
  5. gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Il Testo Unico 81/08 e l’Allegato IV

È utile indicare ora le parti e le sezioni del Testo Unico che trattano in modo specifico il tema dei luoghi di lavoro. La fonte principale di requisiti, vincoli, prestazioni e requisiti rimane l’Allegato VI del Testo Unico la cui struttura interna fatta di capitoli e paragrafi ci racconta chiaramente i temi che vuole disciplinare:

  • Ambienti di lavoro
    1. Stabilità e solidità
    2. Altezza, cubatura e superficie
    3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre lucernai dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
    4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
    5. Vie e uscite di emergenza
    6. Porte e portoni
    7. Scale
    8. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
    9. Microclima
    10. Illuminazione naturale e artificiale
    11. Locali di riposo e refezione
    12. Spogliatoi e armadi per il vestiario
    13. Servizi igienico assistenziali
    14. Dormitori
  • Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi
  • Vasche canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos
  • Misure contro l’incendio e l’esplosione
  • Disposizioni relative alle aziende agricole.

Come indicato chiaramente dall’indice dell’Allegato l’attenzione del legislatore si è focalizzata su tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza degli ambienti, indoor e outdoor: la conformazione fisica vera e propria e le ricadute in tema di salubrità dell’aria e delle prestazioni di sicurezza dei singoli componenti (porte, pavimenti, soppalchi etc.), il comfort microclimatico e i livelli di illuminazione, gli aspetti emergenziali e di gestione dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, la dotazione di servizi e di spazi accessori (servizi igienici, spogliatoi).

L’allegato IV inoltre affronta anche i requisiti in tema di sicurezza di alcuni luoghi particolari e cioè i luoghi “confinati e/o a rischio inquinamento” e in tale senso va ribadito che il rispetto delle indicazioni contenute nell’allegato non esenta l’azienda al rispetto del DPR 177/2011.

Come si effettua la valutazione del rischio nei Luoghi di Lavoro? Responsabilità e compiti nell’ambito della valutazione

Nonostante la brevità di questa trattazione siamo già in grado di tratteggiare alcuni obblighi base che ricadono sulle aziende in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Riprendendo il già citato articolo 64 possiamo affermare che:

  • il Datore di Lavoro ha la responsabilità di assicurare la piena rispondenza ai requisiti dell’Allegato IV del Testo Unico di tutti i luoghi di lavoro così come definiti all’inizio.
  • Ha il compito di adoperarsi affinché le vie di circolazione interne ed esterne che conducono alle uscite di emergenza siano sgombre e utilizzabili in emergenza.
  • Ha l’obbligo di assicurare la manutenzione dei luoghi stessi, degli impianti e dei dispositivi contenuti e anche l’obbligo di rimuovere eventuali vizi e difetti rilevati nei luoghi o negli impianti
  • Ha l’obbligo di assicurare adeguati livelli di igiene e pulizia dei luoghi di lavoro
  • Il Datore di Lavoro si adopera affinché tutti gli impianti di sicurezza e i dispositivi di sicurezza siano sottoposti a regolare manutenzione.

Il legislatore ha voluto quindi porre l’accento sulla sicurezza dei Luoghi di Lavoro in una visione integrata e complessiva dei luoghi in cui viviamo la nostra vita lavorativa e quindi entrano a pieno titolo nel “fare sicurezza” anche gli aspetti emergenziali e di gestione delle emergenze, il tema dell’igiene e della pulizia degli spazi lavorativi, la manutenzione degli impianti che ci permettono di usufruire di un luogo lavorativo e infine il tema della manutenzione degli impianti di sicurezza e dei dispositivi di sicurezza.

Tutto questo naturalmente richiede un approccio che sappia integrare le esigenze di sicurezza dell’azienda, il portato normativo e giurisprudenziale, il comfort e la sicurezza dei lavoratori e le esigenze produttive dell’azienda stessa. Safetyone Ingegneria è in grado di conciliare tutti questi aspetti che solo ad una analisi superficiale appaiono in contraddizione, ed è in grado di navigare e impostare una rotta sicura nella selva di normative, regolamenti, allegati, circolari e disposizioni.

La valutazione del rischio nei luoghi di lavoro, anzi più correttamente, la valutazione di tutti i rischi nei luoghi di lavoro, è per definizione una delle fasi più delicate in ambito valutativo poiché presuppone un approccio multidisciplinare e composito: si va dai temi inerenti al comfort bioclimatico a quelli più strettamente legali all’edilizia e all’igiene degli ambienti indoor per approdare al “facility management”. Per sovraintendere il processo di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro sono necessarie figure e competenze che sappiano mettersi dichiaratamente al confine di tutte queste discipline e sappiano governarle senza confliggere con l’attività e la mission dell’azienda.

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