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Rischio vibrazioni: effetti sulla salute dei lavoratori esposti

IN QUESTO ARTICOLO:

La trasmissione delle vibrazioni al corpo umano attraverso apparecchiature o mezzi vibranti costituisce una fonte di rischio per la salute dei lavoratori.

Gli effetti che le vibrazioni hanno sulla salute dei lavoratori variano a seconda degli organi interessati; il D.lgs. 81/2008 suddivide, infatti, le vibrazioni trasmesse al corpo umano in due categorie: sistema corpo intero e sistema mano-braccio.

Secondo il D.lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro deve valutare il rischio vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro e, qualora vengano superati i valori d’azione, elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono.

 

Quali sono gli effetti sulla salute dei lavoratori esposti a vibrazioni?

Il rischio vibrazioni non deve essere sottovalutato in quanto gli effetti sulla salute dei lavoratori possono essere anche piuttosto gravi.

Nel sistema corpo intero (WBV), così come indicato nell’art. 200 del D.lgs. 81/2008, rientrano tutte le vibrazioni meccaniche che, trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tra queste rientrano, ad esempio, le attività di guida di mezzi di movimentazione di materiale (carrelli elevatori, gru, camion, piattaforme di lavoro elevabili, etc.) o la permanenza su grigliati posti in prossimità di attrezzature che producono vibrazioni (turbine, compressori, etc.).

Gli effetti sulla salute dei lavoratori associati a questo fattore di rischio sono:

  • Lombalgie;
  • Discopatie;
  • Ernie discali lombari;
  • Sciatalgie.

Nel sistema mano-braccio (HAV), invece, rientrano tutte le attività in cui la trasmissione delle vibrazioni al corpo umano avviene attraverso il contatto di una mano con un’attrezzatura che produce vibrazioni.

Gli effetti sulla salute dei lavoratori associati a questo fattore di rischio sono:

  • La riduzione della sensibilità tattile e termica;
  • La riduzione della capacità di manipolazione di piccoli oggetti;
  • Lesioni a carico dei segmenti ossei del polso e del gomito;
  • Sindrome di Raynaud, conosciuta come “sindrome del dito bianco”.

Ne consegue, quindi, che la valutazione del rischio vibrazioni deve essere condotta da tecnici specializzati in modo approfondito e puntuale considerando tutti i fattori di rischio correlati.

Valutazione rischio vibrazioni: cosa stabilisce il D.lgs. 81/2008?

La valutazione rischio vibrazioni è l’analisi del livello di esposizione a vibrazioni cui sono esposti i lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro. Tale valutazione ha lo scopo di accertare che il livello di esposizione a vibrazioni meccaniche rientri entro i limiti di sicurezza definiti dalla Normativa e, in caso contrario, che vengano stabilite adeguate misure di prevenzione e protezione per i lavoratori.

La valutazione del rischio vibrazioni, negli ambienti di lavoro, è trattata nel D.lgs. 81/2008 all’interno dei rischi da agenti fisici.

L’art. 200 del D.lgs. 81/2008 suddivide le vibrazioni in:

  • Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: “le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari”;
  • Vibrazioni trasmesse al corpo intero: “le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide”.

Ai fini della valutazione, il Datore di Lavoro deve tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:

  • Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
  • I valori limite di esposizione e i valori di azione;
  • Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori esposti;
  • Le misure preventive e protettive da adottare.

Più specificatamente, l’art. 202 del D.lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio vibrazioni all’interno della propria azienda, al fine di individuare i lavoratori esposti a tale fattore di rischio e di attuare adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza.

L’art. 201 del D.lgs. 81/2008 definisce, inoltre, i valori limite di esposizione e i valori d’azione:

Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

  • il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;
  • il valore d’azione giornalieri, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2;

Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

  • il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;
  • il valore d’azione giornalieri, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

 

Quando è obbligatorio effettuare la valutazione rischio vibrazioni?

La valutazione rischio vibrazioni è di fatto sempre obbligatoria in quanto il legislatore impone al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda.

Ne consegue che, anche nel caso in cui il livello di esposizione a vibrazioni risulti inferiore ai valori limite d’azione, sia necessario riportare nel DVR l’indicazione circa l’assenza di tale fattore di rischio, nonché gli elementi a sostegno di tale affermazione.

Nel caso in cui la valutazione venga effettuata mediante indagine strumentale, sarà necessario predisporre un documento specifico che costituisce parte integrante del DVR (sotto forma di Allegato).

L’esito della valutazione del vibrazioni deve quindi essere inserito all’interno di altri documenti riguardanti la sicurezza, tra cui:

  • Piano Operativo della Sicurezza (POS) in caso di attività in Titolo IV;
  • Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) nel caso in cui i lavoratori di ditte esterne siano potenzialmente esposti a tali vibrazioni.

Qualora i livelli di vibrazioni siano superiori ai valori d’azione, il Datore di Lavoro, secondo l’art. 204 del D.lgs. 81/2008, deve obbligatoriamente sottoporre i lavoratori a Sorveglianza Sanitaria con l’ausilio del Medico Competente; tale sorveglianza deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno.

 

Come effettuare la valutazione rischio vibrazioni?  

La valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rischio vibrazioni può essere effettuata in due modi diversi:

  • Con il supporto delle banche dati ISPESL (PAF – Portale Agenti Fisici sul sito Inail): viene effettuata l’analisi delle attività di lavoro comportanti esposizione a rischio (dati relativi la tipologia di attrezzature in uso, la loro durata e la frequenza di utilizzo) e ricavati i valori relativi ai livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti;
  • valutazione strumentale attraverso l’utilizzo di un accelerometro.

La valutazione dei rischi può essere effettuata senza misurazioni, solo nel caso in cui siano reperibili dati di esposizione adeguati presso banche dati dell’ISPESL e delle regioni o direttamente tramite i produttori o fornitori dei mezzi/attrezzature. Nel caso in cui tali dati non siano reperibili è necessario misurare strumentalmente i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

Tale valutazione si basa principalmente sulla determinazione del valore del parametro “esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero o mano-braccio”, indicato nel D.lgs. 81/2008 come A(8).

Tale parametro è un valore mediato nel tempo e nella frequenza delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa di 8 ore.

Il calcolo di tale parametro tiene conto dei seguenti dati:

  • Il tempo di esposizione del lavoratore ad una certa tipologia di attività durante l’arco della giornata lavorativa (es. utilizzo del trapano per 30 minuti);
  • L’accelerazione associata a ogni attività lavorativa ottenuta tramite specifica misurazione.

Per un ulteriore approfondimento è possibile consultare la linea Guida Inail su rischio vibrazioni del settembre 2019 al seguente link.

 

Valutazione rischio vibrazioni: ogni quanti anni va aggiornata?

L’art. 181 comma 2 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”.

I motivi per cui è necessario effettuare l’aggiornamento della valutazione del rischio vibrazioni sono:

  • L’introduzione di nuovi macchinari;
  • La vetustà dei macchinari esistenti con presumibile aumento del livello di esposizione a vibrazioni;
  • Modifiche dei processi lavorativi con conseguente variazione dei livelli di esposizione media ponderata giornaliera.

Da quanto sopra, emerge che la valutazione del rischio vibrazioni debba essere aggiornata anche prima della naturale scadenza quadriennale, quando i processi o l’introduzione di nuove macchine modifichino sostanzialmente il livello di esposizione a vibrazioni nei luoghi di lavoro.

 

Misure di prevenzione e protezione del rischio vibrazioni

Per ridurre i danni provocati da vibrazioni meccaniche sui luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro deve adottare adeguate misure di prevenzione e protezione, tra cui:

  • Riduzione del rischio alla fonte con l’adozione di attrezzature adeguate che producano il minor livello possibile di vibrazioni;
  • Riduzione del tempo di esposizione del lavoratore ad attività lavorativa con livello di esposizione a vibrazione rilevante;
  • Utilizzo di DPI adeguati come guanti antivibranti.

 

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Safetyone Ingegneria Srl effettua la valutazione rischio vibrazioni ai sensi del D.lgs. 81/2008, garantendo qualità ed efficacia e mettendo a disposizione tecnici qualificati.

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