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Rischio videoterminali (VDT): diritti e obblighi del lavoratore

Rischio videoterminali: quali sono i rischi
IN QUESTO ARTICOLO:

Il D.lgs. 81/2008 definisce il videoterminale “uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato”

I videoterminali (VDT) costituiscono oggi un elemento essenziale in quasi tutti gli ambienti di lavoro. Il videoterminale, infatti, è diventato oggi lo strumento fondamentale di lavoro sia negli uffici che in ambienti produttivi dove viene utilizzato con funzioni di controllo (postazioni di comando, controllo dell’organizzazione, ecc.):

Il lavoro ai videoterminali rappresenta un rischio per i lavoratori esposti. I rischi legati al VDT, infatti, dipendono dalle sue componenti (schermo, tastiera, mouse, altre periferiche), dalla postazione di lavoro (scrivania e seduta) e dall’ambiente circostante (luce ambientale, microclima, spazi di lavoro e di movimento, ambiente sonoro, ecc.).

Secondo il D.lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio da videoterminali sul luogo di lavoro ed elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono.

 

Quali sono gli effetti sulla salute dei lavoratori esposti a VDT?

L’utilizzo prolungato del videoterminale può rappresentare un rischio per i lavoratori esposti: infatti, l’adibizione a un videoterminale, che per legge si concretizza in un tempo di almeno 20 ore settimanali, comporta in genere il mantenimento di una postura statica (spesso seduta) e la necessità di concentrare lo sguardo su uno schermo, per quasi tutto il periodo di lavoro.

Gli effetti derivanti da un utilizzo prolungato del videoterminali possono causare:

  • Disturbi visivi: legati alle caratteristiche di luminosità e contrasto dello schermo e dell’ambiente circostante;
  • Disturbi muscolo-scheletrici: legati alla postura assunta durante il periodo di lavoro;
  • Fatica mentale: legata alla necessità di mantenere la concentrazione su un compito per lunghi periodi.

Tra i disturbi visivi è possibile incorrere in astenopia, più comunemente conosciuta come fatica visiva, causata dall’eccessivo sforzo dei muscoli oculari richiesto dall’azione di fissare a lungo uno stesso punto. Essa può provocare i seguenti sintomi:

  • Bruciore agli occhi;
  • Ammiccamento frequente;
  • Lacrimazione:
  • Fastidio alla luce;
  • Visione annebbiata;
  • Stanchezza alla lettura;
  • Emicrania.

Le patologie più frequenti a carico dell’apparato muscolo-scheletrico, invece, sono:

  • Infiammazioni dei tendini della spalla;
  • Epicondilite laterale: comunemente chiamata “gomito del tennista”;
  • Tendinite di polso e mano;
  • Sindrome del tunnel carpale.

Infine, l’utilizzo prolungato dei videoterminali ed una cattiva organizzazione del lavoro, possono determinare la comparsa di fatica mentale che comporta:

  • Stanchezza;
  • Situazioni di stress;
  • Espressioni nevrotiche o psicotiche, quali ansia e depressione.

 

Quali sono i requisiti tecnici del VDT e della postazione di lavoro?

Per ridurre i rischi legati all’utilizzo di videoterminali è indispensabile che la postazione di lavoro e l’ambiente circostante abbiano caratteristiche ergonomiche, ovvero che siano progettati facendo in modo che le attrezzature di lavoro siano adatte alle esigenze del lavoratore.

Devono, quindi, essere rispettati i parametri tecnici di ergonometria per tutte  le componenti di postazione di lavoro:

  • Schermo;
  • Tastiera;
  • Mouse;
  • Sedia;
  • Tavolo di lavoro;
  • Uso dei computer portatili;
  • Illuminazione;
  • Microclima;
  • Spazi di lavoro e movimento;
  • Ambiente sonoro.

Per un ulteriore approfondimento sui parametri ergonomici da rispettare, è possibile consultare la linea Guida Inail su rischio videoterminali al seguente link.

Ne consegue, quindi, che la valutazione del rischio videoterminali deve essere condotta da tecnici specializzati in modo approfondito e puntuale considerando tutti i fattori di rischio correlati.

 

Rischio videoterminali: cosa stabilisce il D.lgs. 81/2008 e quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro?

Il D.lgs. 81/2008 definisce:

  1. Videoterminale: “uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di visualizzazione utilizzato”;
  2. Posto di lavoro: “l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante”;
  3. Lavoratore: “il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali”.

L’art. 174 stabilisce che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio videoterminali, con particolare riguardo a:

  • Rischi per la vista;
  • Problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;
  • Alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

In base ai rischi riscontati attraverso la valutazione, il Datore di Lavoro deve adottare le misure appropriate affinché il rischio possa essere eliminato o, ove questo non fosse possibile, ridotto al massimo.

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di informare e formare adeguatamente il lavoratore in particolare su:

  • Misure di prevenzione;
  • Modalità di svolgimento dell’attività:
  • Protezione degli occhi e della vista.

 

Lavoratore esposto a rischio VDT: quali sono i suoi diritti e obblighi?

Il lavoratore che fa uso di videoterminali ha il diritto, ai sensi dell’art. 175 del D.lgs. 81/2008, ad una interruzione della sua attività mediante pause, preferibilmente praticando attività lavorative che permettano di riposare la vista e muovere il corpo.

Chi svolge un’attività al videoterminale per almeno 20 ore settimanali, ha il diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 2 ore, salvo casi particolari in cui il Medico Competente stabilisce una frequenza diversa.

Infine, l’art. 176 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi a Sorveglianza Sanitaria, necessaria ad ottenere attraverso il giudizio del Medico Competente l’idoneità a svolgere il proprio lavoro.

Essa viene effettuata con particolare riferimento a:

  • Rischi per la vista e per gli occhi;
  • Rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

La periodicità delle visite di controllo, salvo i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal Medico Competente, è:

  • Biennale: per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
  • Quinquennale: per tutti gli altri casi.

 

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