Blog

Le figure di garanzia per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

figure sicurezza sul lavoro
IN QUESTO ARTICOLO:

Le figure di garanzia all’interno dell’azienda

Il tema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è molto importante e coinvolge in modi e responsabilità differenti, tutti i lavoratori impiegati nell’azienda.

L’articolo 2 del D.lgs. 81/2008 individua i soggetti che sono coinvolti in tale compito, che la dottrina definisce figure di garanzia.

All’interno dell’azienda la struttura dei garanti trova al proprio vertice il datore di lavoro, al di sotto del quale si trovano il dirigente, il preposto e il lavoratore.

  • Il datore di lavoro è colui che è titolare del rapporto di lavoro o è colui che ha la responsabilità dell’organizzazione dell’attività lavorativa ed esercita poteri decisionali e di spesa. Questa definizione consente di identificare il datore di lavoro in chiunque organizzi le attività, gestisca e decida come impiegare le finanze aziendali. In sostanza, viene considerato datore di lavoro chi concretamente ha la possibilità di controllare e impedire eventi dannosi. In tal modo la legge evita situazioni in cui un soggetto, non formalmente investito della qualifica di datore di lavoro, ma che concretamente svolge tali compiti, possa ritenersi esente da responsabilità.
  • Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali, della posizione gerarchica e dei poteri funzionali, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando e vigilando sull’attività lavorativa.
  • Il preposto, invece, sovrintende l’operato dei lavoratori, garantisce e controlla la corretta attuazione delle direttive in materia di sicurezza. In particolare, verifica che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiede l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informa il più presto possibile circa la natura e le caratteristiche dei rischi cui sono esposti i lavoratori e segnala al datore di lavoro o al dirigente sia i difetti dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.

All’interno dell’organigramma aziendale spesso corrisponde al capo reparto, al capo ufficio, etc..

  • Il lavoratore è qualsiasi persona che svolge un’attività lavorativa all’interno dell’organizzazione del datore di lavoro. Per il riconoscimento di tale titolo non è importante la tipologia contrattuale o la presenza o meno di una retribuzione, ma è sufficiente che la persona svolga un’attività lavorativa in un contesto organizzato. Tale definizione garantisce tutela a tutti coloro che sono coinvolti nell’azienda, anche ai volontari o ai lavoratori in nero.

Ogni lavoratore, pertanto, deve prendersi cura della propria salute e della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. In particolare, deve contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, e i dispositivi di sicurezza; segnalare immediatamente ai superiori qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo e non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza. Infine, il lavoratore deve partecipare ai corsi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro e sottoporsi ai controlli sanitari necessari.

Il sistema delle figure di garanzie nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoro, poi, si completa con delle figure complementari, che realizzano a pieno l’obiettivo di interventi efficaci ed effettivi. Queste sono: il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), che individua i rischi presenti nel luogo di lavoro, il Rappresentante del lavoratore per la sicurezza (RLS) con funzione di rappresentanza dei lavoratori in ambito della salute e sicurezza del lavoro e il Medico competente (MC), deputato allo svolgimento della sorveglianza sanitaria in azienda.