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Smart Working: cos’è e cosa cambia con il DPCM 25/02/2020

IN QUESTO ARTICOLO:

Definizione di lavoro agile e novità introdotte dal Decreto sulla gestione dell’emergenza Coronavirus COVID-19

Lo smart working o lavoro agile, introdotto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, è definito come “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

La definizione di smart working pone dunque l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto.

Requisiti minimi tecnologici

Lo smart working risulta essere applicabile qualora il dipendente sia in possesso di determinati requisiti minimi tecnologici. La tecnologia ricopre infatti un ruolo fondamentale al fine di permettere lo svolgimento della propria lavorativa da qualsiasi postazione, come ad esempio da casa o da uno spazio di coworking.

Nella fattispecie, possono ritenersi requisiti minimi tecnologici:

1. Computer

L’utilizzo del computer permette alle persone di lavorare al di fuori dei locali aziendali. Nel caso in cui il lavoratore agile non abbia in dotazione un PC portatile aziendale si può pensare di agire in due modi differenti:

  • l’azienda fornisce un computer al lavoratore agile;
  • si adotta la possibilità di utilizzare i computer personali.

 

2. Connettività ad internet

Il lavoratore “agile”, anche detto “smart worker”, deve essere in grado di poter svolgere tutte le attività che riuscirebbe a svolgere nei locali aziendali, come ad esempio inviare e ricevere e-mail, fare ricerche online, ecc.

 

3. Accesso ai dati e agli strumenti aziendali

Il lavoratore agile deve essere in grado di poter accedere ai file aziendali in relazione alla propria attività, dunque l’azienda deve consentire una connessione sicura tra il computer utilizzato dallo smart worker e la rete aziendale (server) o, se utilizzato come alternativa, consentire l’accesso al cloud service.

 

4. Reperibilità

Il lavoratore agile deve essere sempre reperibile durante le ore lavorative eseguite in smart working e definite nell’accordo individuale.

 

Adempimenti aziendali

Al fine di poter concedere lo svolgimento di attività lavorative in smart working ai propri dipendenti, un’azienda deve predisporre quanto segue:

  • Accordo individuale
  • Informativa sulla salute e sicurezza
  • Registrazione sulla Piattaforma “cliclavoro”
  • Integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi

 

Accordo individuale

L’accordo individuale integra il contratto di assunzione, sia che sia a tempo determinato sia che sia a tempo indeterminato, e stabilisce le modalità di svolgimento del lavoro agile tra il Datore di Lavoro e il dipendente agile. La Legge n. 81/2017 stabilisce che i suoi contenuti minimi sono:

  • Durata. L’accordo può essere a tempo indeterminato o determinato.
  • Preavviso. Il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato o in presenza di un giustificato motivo.
  • Come e quando. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore.
  • Potere di controllo e disciplinare. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali

 

Informativa su Salute e Sicurezza

L’informativa su Salute e Sicurezza viene redatta dal Datore di Lavoro e ha lo scopo di fornire al lavoratore le indicazioni in termini di Salute e Sicurezza per l’esecuzione della prestazione in modalità di Lavoro Agile.

 

Registrazione sulla Piattaforma “cliclavoro”

La versione digitale (scansionata) dell’Accordo Individuale deve essere poi caricata sulla Piattaforma “cliclavoro” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, raggiungibile al seguente link.

 

Integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere integrato con l’indicazione delle modalità di organizzazione del lavoro agile a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

Un elemento essenziale della Legge n 81/2017 è la parità di trattamento degli smart workers rispetto ai loro colleghi. Il trattamento retributivo unitamente al rispetto delle norme di sicurezza deve essere il medesimo. Per quanto riguardo l’orario di lavoro, accanto al riconoscimento del diritto alla disconnessione, la norma riconosce come inviolabili i limiti di orario previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

I lavoratori agili hanno, inoltre, diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche per quelle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l’abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività. Su questi aspetti, l’INAIL ha fornito le istruzioni operative nella Circolare n. 48/2017.

 

Smart Working, la responsabilità del datore di lavoro

La Legge 81/2017 all’art. 22 indica il Datore di Lavoro come colui il quale è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa e “deve garantire la salute e la sicurezza del prestatore di lavoro agile e consegnare al dipendente, nonché al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.

 

Cosa cambia con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020

Il DPCM del 25/02/2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha introdotto alcune semplificazioni (valide fino al 15/03/2020) per le aziende aventi sede legale e operativa nelle regioni interessate dalla maggiore diffusione di coronavirus (v. articolo sul Coronavirus e gli obblighi del Datore di Lavoro).

In particolare, il comma 1 dell’art. 2 del suddetto DPCM recita “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n.  81, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”.

 

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