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Sicurezza cantieri: responsabilità e figure professionali

Sicurezza cantieri
IN QUESTO ARTICOLO:

Come in ogni luogo di lavoro, anche nei cantieri esistono una serie di figure che si occupano della salute e sicurezza sul lavoro. In questi ambienti si tratta di ruoli fondamentali, dato l’alto rischio a cui sono potenzialmente esposti i lavoratori. Per la gestione della salute e sicurezza cantiere concorrono diverse figure professionali, individuate per ogni impresa, ognuna delle quali ha le responsabilità proprie del ruolo svolto, ma inscindibili da tutti gli altri ruoli presenti, in quanto tutto può funzionare solo se funziona ogni suo componente. Prendendo in esame l’art. 89 del T.U.S. e le varie figure disciplinate si riporta in rilievo la figura del committente, quella dell’impresa affidataria e quella dell’impresa esecutrice. Committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata. Impresa affidataria è quella titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici (o di lavoratori autonomi). Impresa esecutrice è quella che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Sicurezza cantieri: Piano di sicurezza e Coordinamento (PSC)

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è dunque un documento che descrive tutte le fasi operative che si svolgeranno nel cantiere, individuando delle azioni preventive e protettive da mettere in atto per eliminare o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, prestando molta attenzione ai rischi derivanti da interferenze lavorative. Tale documento fa parte del contratto di appalto e deve essere attuato alla lettera dai datori di lavoro delle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi. Il PSC è quindi costituito da una relazione tecnica. Per il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono coinvolte due figure incaricate:

  1. Coordinatore dei lavori in fase di progettazione (CSP) che redige il piano di sicurezza;
  2. Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione (CSE) che valuta il piano di sicurezza, può richiedere eventuali integrazioni e verifica la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

Pertanto i contenuti minimi da includere nel PSC sono definiti nell’ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/2008, e comprendono:

  1. descrizione dell’opera e del cantiere e indicazioni della collocazione geografica;
  2. riferimenti dei responsabili per la sicurezza in cantiere;
  3. relazione analitica di valutazione dei rischi, con particolare riferimento ai lavori che espongono i lavoratori a rischi particolari (elencati nell’ALLEGATO XI del D.Lgs. 81/2008), con misure e procedure preventive e protettive (compresi i dispositivi individuali);
  4. misure di coordinamento collettivo (allestimento, uso di attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione collettiva, servizio di pronto soccorso etc.);
  5. durata dei lavori e stima dei costi per la sicurezza.

Sicurezza cantieri: Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Il Piano Operativo di Sicurezza, meglio conosciuto nella sua forma abbreviata POS, è un documento che ogni datore (ad eccezione del Datore di Lavoro committente a cui fa capo il PSC) è obbligato a redigere, prima di iniziare dei lavori in un cantiere, al fine di intraprendere le migliori misure per garantire l’incolumità dei dipendenti. Il POS non deve essere ritenuto, dunque, un inutile documento da compilare per un solo scopo burocratico, ma un una relazione tecnica importante in quanto contenente le indicazioni necessarie per evitare, o comunque limitare, eventuali rischi sul lavoro. Il POS, quindi, non deve essere considerato una ripetizione del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento), né un documento di valutazione dei rischi: si tratta, infatti, di un piano che specifica tutte le informazioni relative all’organizzazione per il mantenimento della sicurezza aziendale, con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e alle procedure operative utilizzate in cantiere. Il Piano Operativo di Sicurezza è dunque un documento previsto dall’articolo 17 del D.lgs. 81/08.

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