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DUVRI: significato e quando è obbligatorio

IN QUESTO ARTICOLO:

Cos’è il DUVRI

Il DUVRI, termine abbreviato di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, è il documento obbligatorio ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 che impone al Datore di Lavoro di valutare i rischi di natura interferenziale con fornitori e imprese appaltatrici.

Il comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 specifica che “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando.. infortuni e malattie professionali ….”.

DUVRI: gli obblighi del Datore di Lavoro in relazione all’art. 26 del D.Lgs. 81/08

La valutazione dei rischi e le misure di sicurezza correlate, sono due aspetti estremamente importanti che ogni azienda deve garantire nell’ambiente di lavoro per tutelare non solo i propri dipendenti ma anche tutti coloro che accedono a tali luoghi (fornitori, clienti, appaltatori ecc.).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è un obbligo di legge, per chi stipula contratti con imprese appaltatrici esterne.

Cosa succede se due o più aziende si trovano ad operare in uno stesso luogo di lavoro? Cosa succede se le attività del Committente interferiscono con quelle dell’appaltatore esterno?

In questa situazione, la legge prevede che venga redatto il DUVRI, documento che definisce le azioni preventive e protettive messe in atto dal Committente e dall’appaltatore per eliminare potenziali situazioni di rischio interferenziale. La sicurezza sul luogo di lavoro è una variabile fondamentale per ogni impresa; questa, infatti, è necessaria per tutelare il l’integrità fisica di tutti coloro che operano negli ambienti di lavoro in relazione a rischi conseguenti alla sovrapposizione di attività lavorative.

Il Decreto Legislativo 81/2008 è il principale riferimento di legge da tenere presente: si tratta di una norma cogente alla quale devono attenersi e adeguarsi tutte le aziende. Il committente ha infatti il dovere di promuovere i percorsi di cooperazione con l’azienda appaltatrice per garantire un’attività lavorativa sicura e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze raccoglie tutte le attività poste in essere dai due soggetti, per prevenire contatti rischiosi. Spesso, le aziende appaltano servizi a imprese esterne o lavoratori autonomi e, di conseguenza, in uno stesso luogo di lavoro e simultaneamente, possono presentarsi sovrapposizioni lavorative spazio-temporali potenzialmente pericolose. Tale tipologia di rischio è denominata rischio da interferenza.

Per ulteriori approfondimenti si suggeriscono le Linee Guida INAIL Edizione 2013 “L’elaborazione del DUVRI: Valutazione dei rischi da interferenza”.

Da dove nasce l’obbligo del DUVRI? Normativa e disposizioni dal D.Lgs. 626/94 al D.Lgs. 81/08

Per comprendere appieno il significato del DUVRI è necessario fare un passo indietro e analizzare la volontà del legislatore agli inizi degli anni ’90.

L’origine storica dell’obbligo di valutare i rischi interferenziali nasce dall’art. 7 del D.lgs. 626 del 1994. Legge che come sanno anche i “non esperti” del settore è stata abrogata e sostituita dal TUS (Testo Unico sulla Sicurezza).

In tale articolo venivano indicate le “regole” in caso di “affidamento di un contratto di appalto o contratto d’opera ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda” e si stabiliva l’obbligatorietà da parte del Datore di Lavoro di:

  • verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
  • fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente
  • fornire informazioni sulle procedure di emergenza aziendali
  • cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi correlate all’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
  • promuovere la reciproca informazione al fine di eliminare i rischi da interferenza
  • promuove la cooperazione ed il coordinamento
  • elaborare il DUVRI allegandolo al contratto d’appalto.

Su questo tema il legislatore è tornato con l’articolo 26 del D.lgs. 81/2008 (link) che ha ripreso e parzialmente integrato il vecchio articolo 7, mantenendo di fatto l’impianto e i contenuti dello stesso e stabilendo che in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento (…), elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”.

Quando è obbligatorio il DUVRI?

Sempre l’art. 26 stabilisce l’obbligatorietà di valutare i rischi interferenziali e di predisporre il DUVRI in tutti i casi di affidamento di un contratto d’appalto o contratto d’opera a imprese esterne, con esclusione di:

  • servizi di natura intellettuale;
  • mere forniture di materiali o attrezzature;
  • lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno.

In quest’ultimo caso, escludendo però le attività che comportino rischi elevati tra cui rischio incendio alto, rischio cancerogeno e rischio mutageni, rischio amianto, rischio Atex, rischio spazi-confinati e rischio biologico.

DUVRI: chi lo redige?

Ai sensi del comma 3 art. 26, il DUVRI deve essere redatto dal datore di lavoro committente. L’elaborazione di questo documento è quindi responsabilità dell’azienda committente. Una volta elaborato, il DUVRI deve essere condiviso con la ditta appaltatrice che è tenuta ad analizzare, ed eventualmente integrare, il suo contenuto e quindi prendere visione dei rischi che sono segnalati.

DUVRI: contenuti e obblighi del Datore di Lavoro

Come ribadito dalla Giurisprudenza tramite le numerose sentenze della Corte di Cassazione il Committente ha un ruolo centrale e di fatto deve:

  • valutare i rischi presenti e potenzialmente presenti nei propri luoghi di lavoro
  • predisporre un’informativa sui tali rischi da trasmettere ai fornitori o da inserire come premessa al DUVRI
  • valutare l’idoneità tecnico professionale (ITP) delle imprese esterne sia da un punto di vista documentale che operativo
  • valutare i rischi di natura interferenziale in funzione di ogni singola commessa/attività
  • coadiuvare la reciproca informazione attraverso una riunione di coordinamento di apertura e periodicamente in funzione della complessità dell’attività appaltata
  • stabilire correttamente i costi della sicurezza per l’appalto in oggetto
  • redigere il DUVRI e aggiornarlo periodicamente
  • accertarsi della corretta apposizione delle firme da parte dell’impresa appaltatrice e nel caso di subappalti anche da parte di quest’ultimi
  • assicurarsi che il DUVRI venga allegato al contratto
  • vigilare su corretta applicazione delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori esterni.

DUVRI e Rischio Covid: sussiste l’obbligo di aggiornamento del documento?

Parere comune di tutti gli esperti del settore, è che il DUVRI debba essere aggiornato ed integrato in relazione al rischio Coronavirus. Risulta infatti evidente che l’informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro, debba essere integrata con tutte le indicazioni inerenti le modalità di applicazione dei protocolli anti-Covid. In aggiunta si sottolinea che la valutazione dei rischi interferenziali deve obbligatoriamente tenere in considerazione il rischio biologico dovuto alla potenziale presenza simultanea di soggetti diversi in uno stesso ambiente (rischio di aggregazione o di prossimità) e di contaminazione da contatto delle superfici.

Sanzioni in caso di mancata predisposizione del DUVRI

In caso di mancata, o carente, predisposizione del DUVRI, nonchè mancata cooperazione e coordinamento,  il Datore di Lavoro e il Dirigente sono sanzionati con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da Euro 1.842, 76 a Euro 7.371,03.

Si segnala inoltre che:

  • La mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi comporta l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da Euro 1.096,00 a Euro 5.260,80;
  • La mancata trasmissione dell’Informativa su rischi specifici dell’ambiente in cui sono destinati a operare i fornitori comporta l’arresto da 2 a mesi o l’ammenda da Euro 822,00 a Euro 4.384,00.

Come esplicitamente indicato nel Comma 4 dell’art. 26, sussiste una responsabilità solidale del Committente per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi da parte dei fornitori.

In aggiunta a ciò, si sottolinea che la giurisprudenza ha più volte sottolineato la responsabilità in solido da parte del Committente (sia di natura civile che penale) nel caso in cui un evento lesivo (infortunio o malattia professionale) sia riconducibile ad una condotta omissiva da parte dello stesso (inadeguata o mancante valutazione dei rischi interferenziali, mancata verifica dei requisiti professionali del fornitore, carente azione di controllo).

Da quanto sopra esposto, emerge la necessità di definire puntualmente le modalità di gestione dei processi sopraindicati in relazione alle specificità aziendali, al fine di ottimizzare costi e risorse  (scopri QUI come) anche con l’ausilio di strumenti informatici evoluti.

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Che differenza c’è tra DUVRI e DVR?

Capita spesso di confondersi tra due documenti che vengono predisposti e redatti dalle imprese: si tratta del Documento di Valutazione del Rischio (abbreviato DVR) e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (abbreviato DUVRI).

Sebbene gli acronimi siano simili tra loro, questi documenti presentano differenze significative, a cominciare dal fatto che, mentre l’elaborazione del DVR è obbligatoria per tutte le imprese che hanno almeno un lavoratore, il DUVRI, come spiegato sopra, va predisposto quando si presentano situazioni di potenziale interferenza nell’ambito di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione affidati a soggetti terzi all’azienda.

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