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Sicurezza cantieri edili: vademecum per il Committente

La sicurezza in cantiere
IN QUESTO ARTICOLO:

In relazione al Bonus ristrutturazioni (Superbonus) molti Committenti sono alle prese con interventi di manutenzione straordinaria dei propri immobili.

In questo articolo forniremo ai Committenti un quadro sintetico degli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza cantieri, delle responsabilità e degli strumenti strategici per tutelarsi.

Al fine di non rendere troppo complessa la trattazione delle tematiche in oggetto, alcuni passaggi normativi sono stati semplificati in quanto rivolti ad un pubblico neofita. Si rimanda ad articoli di approfondimento la trattazione di argomenti specifici.

Sicurezza cantieri edili: inquadramento normativo

Il testo di legge di riferimento è sempre il D.Lgs. 81/08, c.d. TUS (Testo Unico della Sicurezza), e nello specifico il Titolo IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.

Originariamente il testo di legge di riferimento era Il D.Lgs. 494/96 (oggi abrogato) chiamato anche “Direttiva cantieri”, normativa di recepimento di una Direttiva Comunitaria in materia di sicurezza sui cantieri temporanei e mobili uscita negli anni ‘90.

In particolare, gli articoli di riferimento del TUS sono quelli dall’88 al 104 compresi, nonché gli Allegati dal X al XIX compresi.

Cosa è un cantiere temporaneo o mobile?

In riferimento all’Articolo 89 e Allegato X del D.lgs. 81/08 un cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato “cantiere” è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile cioè “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali”.

In pratica qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione di un immobile.

Quali sono gli obblighi del Committente nei cantieri edili o cantieri temporanei o mobili?

In riferimento all’articolo 90 il Committente o il Responsabile dei Lavori (RdL – vedremo successivamente chi è) ha i seguenti obblighi:

  • nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici (anche non contemporanea), nomina il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
  • verifica l’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP) delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII
  • chiede alle imprese esecutrici una Dichiarazione dell’Organico Medio Annuo (DOMA), distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
  • trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui ai punti precedenti.

Chi è il Coordinatore Sicurezza cantieri?

Tralasciando le definizioni normative, possiamo definire il Coordinatore della Sicurezza nei cantieri come il consulente tecnico nominato dal Committente per progettare la sicurezza del cantiere (CSP) e per verificare il rispetto delle norme di sicurezza in corso d’opera (CSE). Tale ruolo, formalmente definito dagli Artt. 91 e 92 del TUS, nei cantieri più piccoli viene abitualmente ricoperto da un unico professionista.

Nello specifico il CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) è colui che predispone:

  • il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il documento che definisce specificatamente le misure di coordinamento e di sicurezza per il cantiere in oggetto
  • il Fascicolo Tecnico o Fascicolo dell’Opera (FT), il documento che deve essere conservato dal Committente per futuri interventi di manutenzione o adeguamento.

Al contrario il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) è colui che vigila sul rispetto, da parte delle imprese esecutrici, delle norme di sicurezza in cantiere e sull’idoneità dei documenti prodotti dalle stesse, attraverso:

  • sopralluoghi verbalizzati sul cantiere (VIS)
  • riunioni di coordinamento per la sicurezza (RCS)
  • verifiche sulla documentazione prodotta delle imprese esecutrici (POS e documenti sicurezza cantieri specifici per ogni impresa) e sull’idoneità delle maestranze operanti in cantiere.

Per poter ricoprire il ruolo di CSP e di CSE è necessaria un’abilitazione tecnica (geometra, ingegnere o architetto) e un corso di specializzazione di 120 ore (con successivi corsi di aggiornamento).

Chi è il Responsabile dei Lavori?

Il RdL o Responsabile dei Lavori è invece il soggetto a cui il Committente può delegare i compiti indicati nel paragrafo precedente.

Al contrario del coordinatore della sicurezza cantieri, per svolgere la funzione di RdL non servono competenze o abilitazioni particolari, anche se risulta ampiamente auspicabile l’individuazione di un soggetto con requisiti analoghi a quelli del CSP o CSE per non rendere inefficace l’istituto della delega (tradotto: è poco tutelante per un Committente trasferire compiti di controllo e vigilanza ad un soggetto che non ha adeguate competenze).

La nomina del RdL esonera il Committente da responsabilità?

In riferimento all’Articolo 93, il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al Responsabile dei lavori. Inoltre, la designazione del CSP e del CSE, non esonera il committente o il RdL dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) cioè dei principali obblighi imposti dal legislatore a carico del CSP e del CSE

E’ importante sottolineare che il Legislatore e le sentenze della Cassazione hanno individuato il Committente come il “motore economico” dell’opera, imponendo di fatto su questi il compito di effettuare valutazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori operanti sul cantiere. Infatti, è il Committente che quasi sempre sceglie le imprese sulla base dei requisiti tecnico-professionali o di valutazioni di natura economica, che concorda con il progettista i capitolati d’appalto e che spesso entra nel merito delle soluzioni tecnico-operative.

In tutti questi casi, definibili dal giudice come ingerenze da parte del Committente sulle scelte delle imprese e sulle modalità esecutive dei lavori, sussiste un profilo di corresponsabilità civile e penale del Committente in caso di infortunio sul lavoro.

Strategie per ridurre le responsabilità civili e penali in caso di infortunio sul cantiere

Da quanto sopra esposto ed in base al principio della “culpa in eligendo” e “culpa in vigilando” risulta evidente che il Committente deve intraprendere specifiche azioni per evitare profili di corresponsabilità civile o penale. Nello specifico le strategie prioritarie sono:

  • Nominare CSP e CSE che abbiano competenze ed esperienza pregressa in tema di sicurezza cantieri (attraverso l’analisi del CV e degli attestati di formazione)
  • Verificare che nell’offerta tecnica siano specificate le modalità di erogazione del servizio (es. numero di sopralluoghi previsti durante il cantiere, modalità di verbalizzazione dei sopralluoghi e delle riunioni di coordinamento, ecc.)
  • Diffidare dei “tuttologi”; il tecnico che svolge il ruolo di progettista, direttore dei lavori, che presenta la pratica in catasto, che elabora la certificazione energetica e si occupa anche del Bonus Ristrutturazioni, molto difficilmente ha anche esperienza nell’ambito della sicurezza cantieri, tema che con l’evoluzione della normativa richiede competenze tecnico-legali non acquisibili con un corso sicurezza cantieri (anche se della durata di 120 ore)
  • Verificare di quali strumenti informatici si avvale il tecnico per svolgere efficacemente il ruolo di RdL o di CSE. E in questo caso non ci riferiamo alla disponibilità di un software sicurezza cantieri per l’elaborazione di PSC o FT bensì di strumenti di gestione informatizzata (tipo piattaforme gestionali) in grado di semplificare i processi di verifica di tutta la documentazione riguardante la sicurezza (aspetto prioritario e alquanto tutelante per il Committente).

Conclusioni

In base a quanto sopra illustrato, è possibile affermare che la sicurezza sui cantieri si è evoluta enormemente nell’ultimo decennio, presupponendo competenze sempre più specialistiche e mirate da parte dei tecnici operanti nel settore. Per analogia il legislatore ha definito un ruolo centrale del Committente come supervisore della sicurezza, risultando di fatto inevitabile l’ingerenza dello stesso nei processi decisionali e nelle scelte dei fornitori e facendo ricadere su questi compiti e responsabilità in materia di sicurezza cantieri.

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