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Cantieri temporanei e mobili: quando si applica il Titolo IV

Sicurezza cantieri Milano
IN QUESTO ARTICOLO:

Inquadramento normativo

Il principale testo normativo inerente la sicurezza cantieri è rappresentato dal D.Lgs. 81/08 e nello specifico dal Titolo IV dello stesso, intitolato “Cantieri temporanei e mobili”. Tale capitolo non è altro che il vecchio D.Lgs. 494 del 1996 che, dopo innumerevoli modifiche e integrazioni, è stato abrogato e inserito all’interno del TUSL.

Tale sezione consta di 17 articoli, dall’88 al 104 compresi, e di 9 Allegati, che fanno riferimento esclusivo ai cantieri (dall’Allegato X all’allegato XVIII). Risulta evidente che la norma non sia però disciplinata esclusivamente da queste sezioni, in quanto altri articoli o Allegati del D.Lgs. 81/08 trovano applicazione in modo più generico nell’ambito dei luoghi lavoro, quale a titolo di esempio l’Allegato XIX, riguardante le verifiche di sicurezza sui ponteggi metallici e fissi, che può riguardare non solo un cantiere temporaneo e mobile, ma anche un intervento di manutenzione gestito dal Committente in Titolo I.

Cosa è un cantiere temporaneo e mobile?

In riferimento all’articolo 89 e all’Allegato X si definisce “cantiere temporaneo e mobile” o più semplicemente “cantiere” qualunque luogo in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile tra cui, a titolo esemplificativo, lavori di costruzione, manutenzione, demolizione, ristrutturazione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle opere impiantistiche.

Tale definizione assume un ruolo fondamentale e compito prioritario del Committente è stabilire, in primis, se l’attività da svolgersi ricada o meno nel campo di applicazione del Titolo IV.

Risulta infatti evidente che la gestione dei lavori in Titolo IV preveda costi a carico del Committente non secondari, soprattutto in relazione alla nomina dei Coordinatori per la sicurezza e alle incombenze burocratiche correlate, ma è pur vero che tale scelta non risulta “discrezionale”. A distanza di oltre vent’anni dall’entrata in vigore della Direttiva Cantieri, capita ancora di sentire la frase “la Committenza ha deciso di gestire il lavoro in Titolo I attraverso un DUVRI, in quanto si trattava di un intervento di manutenzione oppure di natura impiantistica”.

Questo non significa che tali interventi debbano essere gestiti obbligatoriamente in Titolo IV, ma semplicemente che prima di decidere il campo di applicazione, conviene rileggere l’Allegato X e in caso di dubbi sull’applicabilità o meno rivolgersi ad un consulente di fiducia.

L’estensione del campo di applicazione, da parte del legislatore, anche agli interventi su parti strutturali delle opere impiantistiche significa di fatto che se l’attività prevede interventi edili quali tracce, piccole demolizioni, scavi di modesta entità o interventi su elementi di sostegno a impianti di varia natura, l’intervento ricade nel suo complesso nella definizione di “cantiere temporaneo e mobile” e di conseguenza scattano tutti gli obblighi di cui al Titolo IV.

Al contrario l’adozione non dovuta del Titolo IV, in un’ottica più cautelativa, non prevede rischi o responsabilità a carico del Committente; ma anche in questo caso è sconsigliabile in quanto rappresenta un costo inutile a carico dello stesso.

Quando si applica il Titolo IV del D.Lgs. 81/08?

Nel caso in cui le attività rientrino in uno dei casi previsti dall’Allegato X del D.Lgs. 81/08 si applica il Titolo IV.

Il legislatore ha previsto però un importante semplificazione per i piccoli cantieri in cui è prevista la presenza di una solo impresa esecutrice, ovvero la non obbligatorietà di nominare il Coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione, non sussistendo di fatto problematiche interferenziali.

In caso contrario, nel caso in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente o il Responsabile dei Lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, ha l’obbligo di designare il Coordinatore per la progettazione (CSP) e prima dell’affidamento dei lavori di designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

È importante però sottolineare il fatto che l’individuazione di un’unica impresa affidataria (o General contractor) non consente a questa di subappaltare una o più attività. Al fine di non ricadere negli obblighi di nomina sopraindicati, sarà onere del Committente esplicitare nel contratto d’appalto che l’impresa non può in alcun caso subappaltare i lavori e vigilare in corso d’opera che tale clausola venga rispettata.

In caso di infortunio sul lavoro e mancata nomina del CSP/CSE (ove prevista per legge) i profili di responsabilità civile e penale a carico del Committente risultano particolarmente pesanti.

Altro aspetto da sottolineare è che anche in caso di presenza di una sola impresa esecutrice, il Committente ha sempre l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa secondo le specifiche di cui allegato XVII e inviare la notifica preliminare nel caso in cui l’entità presunta del lavoro sia superiore a duecento uomini-giorno.

Se vuoi approfondire il tema relativo alle modalità di verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale delle imprese (ITP), consulta l’articolo “Chi si occupa della verifica Idoneità Tecnico Professionale delle Imprese“.

Sanzioni a carico del Committente

A chiusura di questo articolo ci preme sottolineare che il Committente è punito:

  • con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5; ovvero la mancata nomina del CSP e del CSE anche nel caso in cui l’obbligo di nomina scattasse in corso d’opera per l’ingresso di una seconda impresa inizialmente non prevista
  • con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a), ovvero per la mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale di una impresa esecutrice

In relazione a quanto sopra è di fondamentale importanza per un Committente, quando si effettuano interventi anche parzialmente edili, valutare attentamente il campo di applicazione del Titolo IV, effettuare la verifica dell’ITP dell’impresa, nominare il CSE e CSE e trasmettere la notifica preliminare (ove necessario) e soprattutto avvalersi del supporto di un RDL nel caso in cui non si abbiano adeguate competenze per gestire tali temi.

Hai il dubbio se le attività da svolgersi all’interno della tua azienda o del tuo immobile ricadano o meno nel Titolo IV?

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