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Corsi Sicurezza sul Lavoro: Safetyone e l’accreditamento Conflavoro PMI

Corsi di formazione sicurezza sul lavoro
IN QUESTO ARTICOLO:

Formazione per i lavoratori, prevenzione sicurezza

Il Datore di Lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all’interno dell’azienda.

Il D.Lgs. 81/2008 contempla la formazione, l’informazione e l’addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico dell’Azienda. Attraverso la formazione si intende insegnare ai lavoratori le nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi, sia tutelando la sicurezza personale.

Il tema “formazione e informazione” è forse l’obbligo più importante a cui un datore di lavoro deve adempiere nei confronti dei dipendenti.

A livello normativo l’adempimento riguardante l’informazione è sancito dall’articolo 36 del Testo Unico che obbliga il datore di lavoro a informare il lavoratore su:

  • rischi per salute e sicurezza derivati attività svolta nel luogo di lavoro;
  • procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione;
  • nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di sicurezza;
  • nominativi di RSPP e RLS;
  • rischi specifici correlati alla mansione svolta, alle attrezzature e alle sostanze utilizzate;
  • misure e attività di protezione e prevenzione adottate.

L’obbligo di formazione invece è stabilito dall’articolo 37 che ne indica contenuti, modalità e caratteristiche peculiari. La formazione viene somministrata tramite appositi corsi.

Quando deve avvenire la formazione dei lavoratori e quanto dura?

I percorsi formativi devono essere somministrati al lavoratore prima ancora che il dipendente inizi a svolgere le proprie mansioni all’interno dell’azienda, tuttavia è concesso un tempo di proroga nel caso in cui non fosse possibile farlo: il limite è fissato entro 60 giorni dall’avvenuta assunzione.

Ci sono anche altri casi in cui la formazione deve avvenire repentinamente:

  • in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni da parte del lavoratore
  • in caso di alterazioni al processo lavorativo che introducano nuovi rischi.

Le attività formative devono essere svolte durante l’orario di lavoro: il lavoratore non è tenuto a “recuperare” le ore impiegate in tali attività e, nel caso in cui la formazione venisse svolta fuori orario di lavoro, le ore extra-impiegate devono essergli corrisposte con il pagamento dello straordinario.

La durata nonché la periodicità di aggiornamento dei corsi di formazione sulla sicurezza viene prevalentemente definita dagli Accordi Stato-Regioni.

Nella presente tabella è riportato il quadro generale degli obblighi formativi a carico del Datore di Lavoro indicante durata dei corsi, validità/aggiornamento e riferimento di legge.

La mancata formazione in materia di salute e sicurezza

Ai sensi del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, l’obbligo di formazione previsto dall’articolo 18 del TUSL è sanzionato penalmente attraverso la pena prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. c) per la violazione dell’articolo 37 (“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”) richiamato dall’articolo 18.

 

Per memoria si riporta il testo:

“Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: […] adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37”)

Infatti, il primo comma dell’articolo 37, prevede che:

“il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”,

il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda.

Allo stesso modo sono sanzionati penalmente – nell’ambito dell’articolo 37 – l’obbligo di erogare la formazione ai dirigenti e ai preposti (comma 7) e gli obblighi di far sì che gli addetti antincendio e al primo soccorso da un lato (comma 9) e gli RLS dall’altro (comma 10) ricevano la formazione prevista dalla legge.

Corsi sicurezza sul lavoro e Safetyone Ingegneria

Safetyone Ingegneria negli anni ha sviluppato una grande esperienza nella prevenzione e protezione di salute e sicurezza sul lavoro, progettando e realizzando un’offerta formativa caratterizzata da corsi a catalogo o a richiesta rivolti a lavoratori ed aziende.

Il Testo Unico della sicurezza sul lavoro attribuisce alla formazione un ruolo centrale per la cultura della sicurezza.

Inoltre, Safetyone Ingegneria è accreditata per la formazione con Conflavoro PMI – Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese – ed eroga corsi di formazione oltre che per i lavoratori, per tutte le figure aziendali con posizione di garanzia, come RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), ASPP (Addetto Servizio Prevenzione e Protezione), Datori di lavoro, RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), Preposti, Dirigenti.

Safetyone mette inoltre a disposizione:

  • Uno staff dedicato di specialisti della formazione in grado di supportare e monitorare ogni fabbisogno formativo
  • La possibilità di monitorare tutti gli aggiornamenti normativi e tecnici
  • Una metodologia formativa creativa e non tradizionale (giochi di ruolo, ecc.)
  • Pacchetti formativi personalizzati in modalità e-learning rivolti ad aziende, lavoratori autonomi e consulenti

Conclusioni

In virtù della ventennale esperienza in materia di formazione e con l’ausilio di uno staff di docenti specializzati nei differenti settori, Safetyone Ingegneria è in grado di erogare corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro a Milano e nelle provincie lombarde di Pavia, Lodi, Cremona, Varese, Bergamo, Brescia, Como e Lecco.

Su specifica richiesta Safetyone è in grado di effettuare corsi di formazione in presenza su tutto il territorio del nord e centro Italia.

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