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Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro: rischi, limiti e responsabilità

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IN QUESTO ARTICOLO:

Premessa: chi scrive, e perché

Mi presento brevemente, perché in un articolo come questo il punto di vista conta. Sono il titolare di Safetyone Ingegneria Srl, società di ingegneria che da oltre vent’anni si occupa di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza nei cantieri, sistemi di gestione, consulenza legale in materia di sicurezza, valutazioni strumentali e formazione accreditata.

Uso l’intelligenza artificiale, la studio e la integro nei nostri processi interni, riconoscendone il potenziale industriale, organizzativo e gestionale. Proprio perché la conosco, però, ne conosco anche i limiti. E ritengo doveroso, oggi più che mai, distinguere con chiarezza ciò che l’IA può fare bene da ciò che non deve fare affatto nel nostro settore.

Sto osservando un fenomeno in rapida espansione: aziende, talvolta anche strutturate, che si convincono di poter generare un DVR, un POS, un DUVRI, un piano di emergenza o una procedura di lavoro semplicemente “interrogando” un sistema di intelligenza artificiale generativa. Il prodotto è quasi sempre lo stesso: un documento ben impaginato, lessicalmente ineccepibile, con richiami normativi pertinenti e struttura apparentemente professionale. Eppure, nella maggior parte dei casi, resta giuridicamente fragile e tecnicamente inutile.

In materia di salute e sicurezza non basta scrivere bene. Bisogna valutare bene. E sono due cose profondamente diverse.

Il nodo giuridico: la valutazione dei rischi non è delegabile, tantomeno a un algoritmo

Il primo errore concettuale, dal quale derivano tutti gli altri, riguarda la natura stessa della valutazione dei rischi.

L’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 è inequivocabile: la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR sono obblighi non delegabili del Datore di Lavoro. Non delegabili significa che il Datore di Lavoro può — e in molti casi deve — avvalersi di RSPP, Medico Competente e consulenti tecnici qualificati, ma la titolarità giuridica della valutazione resta su di lui. Sempre.

Se la valutazione non si può delegare integralmente a un consulente, a maggior ragione non si può “delegare” a un sistema generativo che non ha visto i luoghi di lavoro, non conosce i lavoratori, non ha analizzato i cicli produttivi, non ha letto le schede di sicurezza e non ha verificato lo stato manutentivo delle attrezzature.

L’art. 28 richiede una valutazione di tutti i rischi presenti, nessuno escluso, inclusi quelli connessi a stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza, differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e specifiche tipologie di contratto. L’art. 29 disciplina invece le modalità di effettuazione della valutazione e ne prescrive l’aggiornamento ogniqualvolta intervengano modifiche significative al processo produttivo, all’organizzazione, agli infortuni rilevanti o ai risultati della sorveglianza sanitaria.

Un sistema di IA, per quanto sofisticato, può produrre un testo verosimile su un’officina meccanica generica. Non sa, però, se in quella specifica officina ci siano saldature MIG/MAG con generazione di fumi metallici, carrelli elevatori privi di cintura, scaffalature non ancorate, lavoratori interinali non formati, manutentori esterni non coordinati ex art. 26, turni notturni con conseguente valutazione del rischio aggressioni o stress, oppure sostanze classificate CMR.

Queste cose non si deducono. Si verificano sul posto.

La Legge 132/2025: l’IA come strumento di supporto, non come sostituto del professionista

Su questo tema è intervenuta, con tempismo provvidenziale, la Legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”. È la prima normativa organica italiana sull’IA, costruita in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689, il cosiddetto AI Act.

L’art. 13 della Legge 132/2025 è, a mio avviso, il riferimento più importante per chiunque eserciti una professione tecnica regolamentata, e quindi anche per chi opera nella sicurezza sul lavoro. La norma stabilisce che, nelle professioni intellettuali, l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è consentito esclusivamente come strumento strumentale e di supporto rispetto alla prestazione professionale, dovendo restare prevalente il lavoro intellettuale del professionista.

Non è una formula di stile. È un principio cardine: la valutazione, l’interpretazione, il giudizio tecnico e la firma restano del professionista in carne e ossa. La macchina assiste; non decide, non valuta e non si assume responsabilità.

A questo si aggiungono i principi cardine della Legge 132/2025 — antropocentrismo, trasparenza, sicurezza, proporzionalità, non discriminazione, sorveglianza umana — che recepiscono e rafforzano l’impianto dell’AI Act europeo. Per il mondo della prevenzione, il messaggio è netto: la decisione tecnica e la valutazione del rischio devono restare in capo all’uomo.

I documenti “belli ma sbagliati”: il vero rischio per il Datore di Lavoro

Il problema più insidioso, in tutta questa vicenda, non è il documento palesemente errato, che di solito salta all’occhio anche a un tecnico mediamente esperto. Il problema è il documento apparentemente perfetto: usa il lessico giusto, cita gli articoli corretti, struttura le sezioni secondo prassi, ma resta scollegato dalla realtà aziendale specifica.

Faccio un esempio operativo. Una procedura per lavori in copertura generata da IA conterrà quasi certamente riferimenti a casco, imbracatura, scarpe antinfortunistiche, divieto di operare con vento o pioggia e accesso autorizzato. Tutto formalmente corretto.

Ma le domande tecniche che fanno la differenza in caso di infortunio — e in giudizio — sono altre: la copertura è portante o non portante? Sono presenti lucernari calpestabili? Esiste una linea vita certificata? Quando è stata installata? Da chi? Con quale certificato di conformità ai sensi della UNI 11578 o UNI EN 795? È stata effettuata la manutenzione periodica prevista dal fabbricante? Gli operatori sono formati e addestrati all’uso di DPI di III categoria ex art. 77 D.Lgs. 81/08, con verifica documentale? È stato redatto il piano di soccorso e recupero dell’operatore in sospensione, indispensabile per evitare la sindrome da imbracatura? L’attività ricade nel Titolo IV, con conseguente obbligo di PSC e POS, oppure resta nell’alveo dell’art. 26, con DUVRI e cooperazione fra committente e appaltatore?

Una procedura che non risponde a queste domande non è una procedura. È un template e, in caso di infortunio, davanti a un Pubblico Ministero o a un Ispettore del Lavoro, non conterà che fosse scritta bene: conterà se era adeguata, specifica, attuata e coerente con la realtà operativa. È esattamente il senso dell’art. 29 quando parla di valutazione “concretamente effettuata”.

Le tre cose da non fare con l’IA nella sicurezza sul lavoro

Sintetizzo, per chiarezza, gli errori che ritengo più gravi e che vedo ripetersi con preoccupante frequenza.

Il primo è sostituire la valutazione dei rischi con un output generativo. Il DVR non è un testo da redigere, ma il prodotto di un processo di analisi tecnico-organizzativa fondato su sopralluoghi, misure strumentali, interviste a preposti e lavoratori, esame della documentazione tecnica delle macchine e verifica delle condizioni operative reali.

Il secondo è considerare validi documenti standardizzati — DVR, POS, DUVRI, piani di emergenza, procedure — per il solo fatto di essere stati generati da un sistema “evoluto”. La validità giuridica di un documento di sicurezza non discende dall’eleganza della scrittura, ma dall’aderenza alla realtà operativa e ai requisiti di legge.

Il terzo è costruire la formazione sulla sicurezza su contenuti generati automaticamente. L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 richiedono una formazione progettata, calibrata sui rischi reali, erogata da soggetti formatori con requisiti specifici e sottoposta a verifica dell’efficacia. Costruire moduli formativi con IA senza la regia di un progettista didattico qualificato significa, oltretutto, esporsi a contestazioni in caso di infortunio del formato.

Dove invece l’IA è realmente utile (e a noi serve davvero)

Detto tutto questo, sarebbe intellettualmente disonesto liquidare l’IA come una moda passeggera o come un rischio da arginare. Non lo è. È, al contrario, uno degli strumenti più potenti che la nostra professione abbia avuto a disposizione negli ultimi vent’anni, a patto di saperlo collocare al posto giusto.

In Safetyone Ingegneria, l’IA è oggi un acceleratore concreto in attività come l’analisi documentale massiva, il confronto rapido di documenti, procedure e dati di input, l’individuazione di incongruenze documentali e la mappatura delle scadenze normative. La utilizziamo anche nella preparazione dei sopralluoghi, attraverso la costruzione di check-list mirate e integrate con i nostri audit checklist interni.

Un altro ambito rilevante è la gestione degli appalti ex art. 26, dove l’intelligenza artificiale può supportare il controllo della completezza della documentazione di idoneità tecnico-professionale dei fornitori, il monitoraggio delle scadenze formative e la redazione di DUVRI dinamici. Anche nella formazione può essere utile per predisporre slide, scenari, casi pratici e quesiti di verifica, sempre validati da un docente qualificato prima di essere portati in aula.

Infine, l’IA può migliorare la comunicazione e l’informazione, ad esempio traducendo contenuti tecnici in altre lingue o rendendoli più accessibili a lavoratori stranieri o non specialisti, nel rispetto dell’obbligo di formazione comprensibile previsto dall’art. 37, comma 13.

Niente di tutto questo, però, sostituisce il sopralluogo, la firma del tecnico, la responsabilità di chi assume un incarico. L’IA ci consente di dedicare più tempo alle attività che richiedono giudizio umano e meno tempo a quelle ripetitive. Questo è, a mio avviso, l’uso corretto della tecnologia: liberare competenza, non sostituirla.

Perché oggi serve, più che mai, una società fatta di persone

Il mercato della sicurezza sul lavoro sta vivendo una trasformazione profonda. Da un lato c’è la spinta — comprensibile — del Datore di Lavoro che cerca soluzioni più rapide, economiche, scalabili. Dall’altro c’è una normativa sempre più articolata: il Testo Unico, l’Accordo Stato-Regioni 2025, il Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 che entrerà in piena applicazione a gennaio 2027.

In questo scenario, l’illusione che si possa “industrializzare” la sicurezza affidandola a un software è, paradossalmente, più pericolosa oggi di quanto non fosse cinque anni fa. Gli strumenti generativi producono output talmente verosimili da rendere difficile distinguere, a un occhio non esperto, ciò che è solido da ciò che è apparente.

È proprio in questo contesto che il valore di una società di ingegneria fatta di persone — ingegneri, architetti, tecnici della prevenzione, formatori, igienisti industriali — diventa decisivo. Non come opposizione alla tecnologia, ma come integrazione virtuosa: usiamo l’IA per fare meglio ciò che facevamo prima, non per fare di meno o per saltare passaggi.

Il professionista non si limita a rispondere alle domande che gli vengono poste. Il suo valore aggiunto, quello che giustifica l’esistenza stessa di una società di consulenza, sta nel fare le domande che l’azienda non si è ancora posta. Quelle che un sistema generativo, per definizione, non saprà mai fare correttamente, perché non conosce ciò che non ha visto.

In conclusione

L’intelligenza artificiale entrerà — è già entrata — in modo strutturale nel mondo della sicurezza sul lavoro. Considerarla una minaccia sarebbe miope; considerarla una soluzione automatica sarebbe irresponsabile.

La posizione che noi adottiamo, e che ritengo corretta sul piano deontologico oltre che giuridico, è semplice: l’IA è un assistente potente nelle mani di un professionista competente. Nelle mani sbagliate, è un moltiplicatore di errori firmati.

Per il Datore di Lavoro, il punto è altrettanto chiaro: la sua responsabilità ex art. 17 D.Lgs. 81/2008 non si attenua perché il documento è stato prodotto con un software “intelligente”. Anzi, alla luce della Legge 132/2025, scegliere consulenti che usano l’IA in modo trasparente, presidiato e tecnicamente corretto diventa parte integrante della sua diligenza qualificata.

In Safetyone Ingegneria abbiamo scelto questa direzione: integrare le tecnologie più avanzate dentro un metodo di lavoro che resta profondamente umano. Vent’anni di sopralluoghi, di cantieri, di audit, di formazione in aula non si sostituiscono con un prompt. Si potenziano.

E credo, sinceramente, che sia questa la vera differenza tra adempiere e prevenire.

Riferimenti normativi essenziali

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 17, 26, 28, 29, 33, 36, 37, 77 e Titolo IV
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003
  • D.Lgs. 152/1997, art. 1-bis (come modificato dal D.Lgs. 104/2022) — sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati nei rapporti di lavoro
  • Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) — in particolare Allegato III, punto 4, sui sistemi di IA ad alto rischio nell’ambito del lavoro
  • Legge 23 settembre 2025, n. 132 — Disposizioni in materia di intelligenza artificiale (in vigore dal 10 ottobre 2025), con particolare riferimento all’art. 13 sulle professioni intellettuali

 

Marco Corazza — titolare di Safetyone Ingegneria Srl. Per una consulenza personalizzata sulla valutazione dei rischi della tua azienda, sull’aggiornamento del DVR o sull’integrazione fra strumenti digitali e sistemi di gestione della sicurezza, contattaci attraverso il sito safetyone.it.