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Preposto dell’impresa affidataria: responsabilità in cantiere dopo la Cassazione 7096/2026

Preposto dell'impresa affidataria
IN QUESTO ARTICOLO:

La figura del preposto è sempre più centrale nell’organizzazione della sicurezza aziendale e, ancora di più, nei cantieri in cui operano più imprese.

La recente Cassazione Penale, Sez. III, 23 febbraio 2026, n. 7096 offre uno spunto importante per tornare su un tema spesso sottovalutato: il preposto non vigila soltanto sui lavoratori della propria impresa, ma deve segnalare le condizioni di pericolo anche quando queste possono riguardare lavoratori di altre imprese presenti nello stesso contesto operativo.

Questo principio assume un valore particolare quando parliamo di impresa affidataria, cioè dell’impresa che, nei cantieri, ha un ruolo di coordinamento operativo e di verifica rispetto ai lavori affidati, anche quando parte delle attività viene eseguita da imprese esecutrici o subappaltatori.

In questo articolo

Vediamo cosa ha stabilito la Cassazione, perché la sentenza è rilevante per il ruolo del preposto, quali sono le ricadute specifiche per l’impresa affidataria e quali azioni pratiche dovrebbero essere adottate per evitare che la nomina del preposto resti un adempimento solo formale.

Responsabilità del preposto in cantiere: il caso del ponteggio

La sentenza riguarda la caduta di un lavoratore da un ponteggio. Il lavoratore infortunato apparteneva a una ditta diversa da quella del soggetto imputato, che rivestiva il ruolo di responsabile dei lavori, preposto e responsabile in materia di sicurezza per un’altra società presente nel cantiere.

Secondo quanto ricostruito nella decisione, nel cantiere operavano più imprese e il documento di valutazione richiamava la presenza di possibili rischi interferenziali. Tra le prescrizioni vi erano anche misure per impedire la caduta di persone attraverso aperture con profondità superiore a 0,50 m e il divieto di occultare tali aperture con materiali come teli in nylon. Proprio la presenza di teli in nylon, apposti sul ponteggio, aveva contribuito a rendere meno percepibile la condizione di pericolo.

La Cassazione ha ritenuto corretta la responsabilità del preposto per la mancata segnalazione della non conformità del ponteggio e della condizione di pericolo, pur precisando che egli non era necessariamente il soggetto responsabile della verifica tecnica del ponteggio. Il punto decisivo è un altro: se il preposto vede, conosce o contribuisce a creare una situazione pericolosa, deve attivarsi almeno sul piano della segnalazione e dell’informazione.

Obblighi del preposto verso lavoratori di altre imprese

Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza è il rigetto della tesi secondo cui il preposto avrebbe obblighi esclusivamente verso i dipendenti del proprio datore di lavoro.

La Corte afferma invece che gli obblighi di prevenzione, controllo e segnalazione devono essere letti in relazione al contesto lavorativo concreto. In un cantiere con più imprese, il rischio può riguardare soggetti diversi, anche non dipendenti dell’impresa del preposto. Se il pericolo è presente nell’ambiente di lavoro ed è connesso alle lavorazioni, il preposto non può ignorarlo solo perché il lavoratore esposto appartiene a un’altra ditta.

Questo principio è coerente con l’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, che impone al preposto di sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge, intervenire in caso di comportamenti non conformi, segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e ogni condizione di pericolo rilevata durante il lavoro. La norma prevede anche, ove necessario, l’interruzione temporanea dell’attività e la segnalazione delle non conformità rilevate.

In altre parole, il preposto è una figura di garanzia operativa: non scrive soltanto procedure, ma verifica che le condizioni di lavoro siano coerenti con le regole stabilite e segnala tempestivamente ciò che non va.

Preposto dell’impresa affidataria e Cassazione 7096/2026

Il caso affrontato dalla Cassazione è particolarmente utile per ragionare sul ruolo del preposto dell’impresa affidataria.

Nei cantieri temporanei o mobili, l’impresa affidataria non è una semplice impresa esecutrice. L’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro dell’impresa affidataria compiti specifici: verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, controllare l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC, coordinare gli interventi delle imprese esecutrici e verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio POS. Inoltre, il decreto prevede che datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa affidataria debbano essere in possesso di adeguata formazione per lo svolgimento di tali attività.

Anche l’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 richiede che le imprese affidatarie indichino al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o dei soggetti incaricati dell’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97.

Questo significa che, nell’organizzazione di cantiere, il preposto dell’affidataria non dovrebbe essere considerato solo come il “caposquadra” della propria impresa. Quando gli vengono attribuiti compiti coerenti con l’art. 97, egli diventa una figura essenziale per tradurre sul campo gli obblighi di verifica e coordinamento operativo dell’affidataria.

Non sostituisce il datore di lavoro. Non sostituisce il dirigente. Non sostituisce il CSE. Ma è spesso la figura che, più di ogni altra, vede concretamente cosa accade in cantiere.

Ed è proprio qui che nasce la responsabilità.

Preposto dell’impresa affidataria: controlli, segnalazioni e rischi interferenziali

Il preposto dell’impresa affidataria deve avere chiaro che il suo ruolo non si esaurisce nel controllo della propria squadra. In un cantiere complesso, il tema non è soltanto “chi è il mio lavoratore”, ma anche “quale rischio è presente nell’area di lavoro” e “quali conseguenze può avere sugli altri soggetti presenti”.

Il suo presidio dovrebbe riguardare, in particolare, le condizioni operative delle aree affidate, le interferenze tra imprese, la presenza di aperture, parapetti, accessi, zone di transito, depositi temporanei, attrezzature condivise, lavorazioni sovrapposte e variazioni rispetto a quanto previsto in POS e PSC.

Quando il preposto dell’affidataria rileva una condizione di pericolo, non può limitarsi a pensare che “tocchi ad altri”. Deve segnalarla al datore di lavoro, al dirigente, al responsabile di cantiere, al CSE quando necessario e agli altri referenti coinvolti. Se la situazione richiede un intervento immediato, deve attivarsi nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, anche interrompendo temporaneamente l’attività quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 19.

La Cassazione n. 7096/2026 è chiara proprio su questo punto: anche quando il preposto non è il responsabile tecnico diretto dell’opera provvisionale, può comunque essere chiamato a rispondere se omette di segnalare un pericolo concretamente percepibile e rilevante per la sicurezza delle lavorazioni.

CSE e preposto dell’affidataria: differenze operative

Un errore frequente nei cantieri è pensare che la presenza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione assorba o riduca automaticamente gli obblighi delle imprese.

Non è così.

Il CSE svolge una funzione di coordinamento e alta vigilanza. L’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il coordinatore verifichi l’applicazione del PSC, controlli l’idoneità dei POS, organizzi la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi, segnali le inosservanze e, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, sospenda le singole lavorazioni fino alla verifica degli adeguamenti.

Ma il CSE non è il sorvegliante permanente di ogni singola lavorazione. La stessa Cassazione, nella sentenza in commento, richiama il principio secondo cui il controllo puntuale delle singole attività resta demandato alle figure operative dell’impresa: datore di lavoro, dirigente e preposto.

Per l’impresa affidataria questo passaggio è fondamentale. La presenza del CSE non autorizza l’affidataria a disinteressarsi delle condizioni reali del cantiere. E non consente al preposto dell’affidataria di restare inattivo davanti a un pericolo visibile, conosciuto o comunque collegato alle lavorazioni in corso.

Appalti, subappalti e indicazione del preposto

Il tema diventa ancora più rilevante negli appalti e nei subappalti.

L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 prevede obblighi di cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro, compreso lo scambio di informazioni per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Inoltre, negli appalti e subappalti, i datori di lavoro devono indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Questo obbligo non deve essere letto come una mera formalità documentale. Indicare il preposto significa rendere chiaro chi, in quel contesto, ha il compito di sovrintendere, vigilare, intervenire e segnalare.

Il problema, quindi, non è solo avere un nominativo scritto nel POS o in una comunicazione al committente. Il problema è verificare se quel soggetto sia effettivamente presente, formato, riconosciuto dai lavoratori, dotato di istruzioni chiare e inserito in un flusso di comunicazione efficace.

Nomina del preposto: perché non basta indicare un nominativo nel POS

Negli articoli Safetyone dedicati al preposto abbiamo già evidenziato un punto essenziale: il preposto è colui che sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercita un potere di iniziativa funzionale. Non è una figura solo organizzativa, ma una figura operativa della prevenzione.

Dopo le modifiche introdotte dalla Legge 215/2021, il ruolo del preposto è diventato ancora più incisivo: il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza previste dall’art. 19, e il preposto deve intervenire in caso di comportamenti non conformi o condizioni di pericolo.

La conseguenza pratica è semplice: una nomina generica non protegge nessuno.

Per essere efficace, la nomina del preposto deve essere coerente con l’organizzazione reale del lavoro. Deve indicare il perimetro di attività, i compiti assegnati, i poteri effettivi, i flussi di segnalazione e le modalità di intervento. Deve essere accompagnata da formazione, informazione, addestramento quando necessario e verifica periodica dell’effettività del ruolo.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede anche sanzioni specifiche per il preposto in caso di violazione di diversi obblighi previsti dall’art. 19. Questo conferma che il ruolo non è soltanto gestionale, ma può avere anche conseguenze penali personali.

Checklist per l’impresa affidataria dopo la Cassazione 7096/2026

La Cassazione n. 7096/2026 dovrebbe spingere le imprese affidatarie a rivedere con attenzione la gestione dei preposti in cantiere.

La prima azione è verificare se i preposti sono stati realmente individuati e se la loro nomina è coerente con le lavorazioni affidate. Non basta indicare un nome nel POS: occorre capire se quella persona è effettivamente presente in cantiere, se ha autorità riconosciuta, se conosce PSC e POS, se sa cosa deve controllare e se ha istruzioni chiare su come segnalare le non conformità.

La seconda azione è definire un flusso semplice e tracciabile di segnalazione. Quando il preposto rileva un pericolo, deve sapere a chi comunicarlo, con quali tempi, con quali strumenti e con quale evidenza. Una segnalazione verbale può essere utile nell’immediato, ma nei cantieri complessi è opportuno prevedere anche tracce documentali: verbali, fotografie, registri di cantiere, comunicazioni al responsabile di cantiere o al CSE.

La terza azione è formare il preposto non solo sugli obblighi generali dell’art. 19, ma anche sul ruolo specifico dell’affidataria. Il preposto dell’affidataria deve comprendere il rapporto tra POS, PSC, subappalti, rischi interferenziali, verifiche operative e potere di sospensione o richiesta di sospensione delle lavorazioni non sicure.

La quarta azione è fare verifiche periodiche sul campo. Il datore di lavoro e il dirigente non devono limitarsi a nominare il preposto, ma devono controllare che il sistema funzioni. Anche l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo, per datore di lavoro e dirigenti, di individuare i preposti e di vigilare sull’adempimento degli obblighi in capo alle figure della prevenzione.

Il punto chiave: la sicurezza segue il rischio, non il confine aziendale

Il messaggio più importante della sentenza è che, nei cantieri, la sicurezza non può essere gestita a compartimenti stagni.

Il preposto non può ragionare soltanto in termini di “miei lavoratori” e “lavoratori di altri”. Se una condizione di pericolo è presente nell’area di lavoro, se è visibile, se è collegata alle lavorazioni della propria impresa o se può incidere sulla sicurezza di chi opera nel cantiere, il preposto deve attivarsi.

Per l’impresa affidataria questo principio è ancora più delicato, perché il suo ruolo comporta una responsabilità organizzativa e operativa più ampia rispetto alla semplice esecuzione della propria lavorazione. L’affidataria deve presidiare il coordinamento operativo dei lavori affidati, la congruenza dei POS, l’applicazione delle prescrizioni del PSC e la gestione delle interferenze.

Il preposto dell’affidataria diventa quindi una figura essenziale di collegamento tra ciò che è scritto nei documenti e ciò che accade davvero in cantiere.

In conclusione

La Cassazione Penale n. 7096/2026 conferma un principio che dovrebbe guidare ogni organizzazione di cantiere: il preposto ha un obbligo concreto di vigilanza, intervento e segnalazione, anche quando il pericolo può coinvolgere lavoratori di altre imprese.

Per l’impresa affidataria, questa sentenza rappresenta un richiamo forte all’effettività del sistema di prevenzione. Non basta avere POS, PSC, nomine e organigrammi. Occorre che i preposti siano presenti, competenti, riconosciuti e messi nelle condizioni di agire.

La domanda da porsi non è solo: “Abbiamo nominato il preposto?”

La vera domanda è: “Il nostro preposto è davvero in grado di vedere un pericolo, segnalarlo e far attivare il sistema prima che accada un infortunio?”

Safetyone supporta imprese affidatarie, imprese esecutrici, datori di lavoro, RSPP e coordinatori nella verifica dell’organizzazione di cantiere, nella redazione e revisione di POS e procedure operative, nella formazione dei preposti e nella costruzione di sistemi di segnalazione efficaci.

Perché la sicurezza non si dimostra solo con i documenti: si dimostra nella capacità di presidiare il lavoro reale.