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Referendum sicurezza sul lavoro 2025: esito e articolo 26

Grafico esplicativo sul referendum sicurezza sul lavoro 2025 e le implicazioni per i committenti
IN QUESTO ARTICOLO:

Il referendum sicurezza sul lavoro 2025, svoltosi l’8 e il 9 giugno, ha riportato l’attenzione sulle responsabilità del committente nella gestione degli appalti. Il quesito riguardava l’articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 81/08 e proponeva di eliminare la disposizione che esclude la responsabilità solidale del committente per i danni derivanti dai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

La consultazione non ha raggiunto il quorum necessario e, di conseguenza, la disposizione oggetto del quesito è rimasta invariata. Il dibattito ha tuttavia evidenziato l’importanza di una corretta gestione della sicurezza negli appalti, dalla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese alla cooperazione e al coordinamento delle attività. Comprendere gli obblighi previsti dall’articolo 26 rimane quindi fondamentale per le aziende che affidano lavori o servizi a soggetti esterni.

Per ulteriori informazioni sul referendum, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero dell’Interno

Articolo 26 del D.Lgs. 81/2008: obblighi e responsabilità solidale del committente

L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 disciplina gli obblighi di sicurezza nella gestione dei contratti di appalto, d’opera o somministrazione. È una norma pensata per tutelare i lavoratori quando un’azienda affida lavori a ditte esterne, evitando che la sicurezza venga trascurata nelle esternalizzazioni. In sintesi, il datore di lavoro committente deve: verificare preliminarmente l’idoneità tecnico-professionale (ITP) dei fornitori (cioè, assicurarsi che l’impresa appaltatrice abbia i requisiti e le capacità per svolgere il lavoro in sicurezza), fornire informazioni sui rischi specifici presenti nel proprio ambiente di lavoro, e cooperare e coordinarsi con l’appaltatore nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

In pratica, se più aziende operano nello stesso luogo, il committente deve promuovere la cooperazione elaborando, quando necessario, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) – che individua e gestisce i rischi da interferenza fra le attività delle diverse imprese coinvolte (obbligo introdotto proprio dall’art. 26). Queste misure garantiscono che ciascun rischio sia valutato e gestito: i rischi specifici dell’attività dell’appaltatore sono generalmente valutati dal medesimo nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale, mentre i rischi dovuti all’interazione tra appaltatore e committente (es. interferenze) sono oggetto di valutazione e coordinamento congiunto (tramite DUVRI e procedure condivise).

Il comma 4 dell’articolo 26 disciplina un aspetto particolarmente delicato nella gestione degli appalti: la responsabilità solidale del committente per i danni subiti dai lavoratori delle imprese appaltatrici o subappaltatrici non indennizzati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La disposizione prevede tuttavia un’importante esclusione: la responsabilità solidale disciplinata dal comma 4 non si applica ai danni derivanti dai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Questo limite non esonera il committente dagli altri obblighi di sicurezza previsti dalla normativa, né esclude eventuali responsabilità derivanti dalla violazione dei propri doveri di prevenzione, verifica e coordinamento.

La distinzione tra rischi specifici dell’appaltatore e rischi interferenziali rappresenta quindi un elemento importante nella gestione della sicurezza negli appalti e può richiedere valutazioni approfondite in relazione alle caratteristiche delle attività affidate. Proprio su questa esclusione interveniva il quesito del referendum sicurezza sul lavoro 2025, che proponeva di ampliare la responsabilità solidale del committente. Per il referendum sicurezza sul lavoro 205, il mancato raggiungimento del quorum ha lasciato invariata la disposizione.

Referendum sicurezza sul lavoro 2025: cosa prevedeva il quesito

Il quesito del referendum sicurezza sul lavoro 2025 chiedeva agli elettori se eliminare dalla legge la disposizione che esclude i rischi specifici dell’attività dell’appaltatore dalla responsabilità solidale del committente. Non si proponeva quindi l’abrogazione dell’intero articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 81/08, ma soltanto del suo ultimo periodo. Vediamo in concreto cosa avrebbero comportato le due opzioni di voto.

  • Votando SÌ, la parte finale del comma 4 sarebbe stata abrogata. La responsabilità solidale del committente si sarebbe estesa anche ai danni derivanti dai rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore o subappaltatore. In pratica, in caso di approvazione del quesito, il committente avrebbe potuto essere chiamato a rispondere in solido, nei limiti previsti dal comma 4, anche per i danni non indennizzati dall’INAIL derivanti da rischi specifici propri dell’appaltatore. Si sarebbe quindi avuta un’estensione significativa delle tutele: il lavoratore infortunato (o i suoi familiari) avrebbe potuto rivalersi anche sul committente per ottenere il risarcimento della parte di danno non coperta dall’assicurazione obbligatoria (danno differenziale), anche se l’evento fosse stato legato a un rischio proprio dell’appaltatore. Dal punto di vista giuridico, si sarebbe verificata una riespansione della responsabilità solidale del committente, senza più la deroga relativa ai rischi specifici dell’appaltatore. La Corte costituzionale stessa, nel dichiarare ammissibile il referendum (sentenza n. 15/2025), aveva evidenziato che il quesito presentava un’alternativa netta tra «il mantenimento dell’attuale assetto […] contraddistinto da deroghe significative» e «l’integrale riespansione di tale responsabilità, senza alcuna eccezione per i danni prodotti dai rischi tipici delle attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici». Il “Sì” avrebbe dunque comportato una maggiore ampiezza della responsabilità solidale del committente, eliminando un’esenzione considerata dai promotori un “privilegio” che limitava le tutele dei lavoratori.
  • Votando NO, la norma sarebbe rimasta invariata. Il comma 4 avrebbe continuato a prevedere l’esclusione dalla responsabilità solidale del committente per i danni derivanti dai rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore o subappaltatore.Il mancato raggiungimento del quorum ha lasciato invariata la disposizione dell’articolo 26, comma 4. Il committente continua quindi a beneficiare dell’esclusione dalla responsabilità solidale prevista da tale comma per i danni derivanti dai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Restano naturalmente fermi gli altri obblighi di sicurezza e le eventuali responsabilità derivanti dalla loro violazione. Chi sosteneva il “No” temeva che un’estensione indiscriminata della responsabilità potesse scoraggiare le imprese dall’affidare lavori in appalto o generare oneri eccessivi a carico dei committenti più diligenti. D’altro canto, il mantenimento della disciplina vigente ha lasciato sostanzialmente invariata la situazione, con i suoi pregi (specializzazione delle responsabilità per competenza) e i suoi difetti (zone grigie interpretative e possibile scarsa attenzione nella scelta dei fornitori, indotta dal minore rischio di conseguenze civilistiche per il committente).

Il referendum sicurezza sul lavoro 2025 non ha raggiunto il quorum necessario per la sua validità. Di conseguenza, la disposizione dell’articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 81/08 oggetto del quesito è rimasta in vigore e non si è verificata l’estensione della responsabilità solidale del committente prospettata dai promotori. Rimane comunque centrale, nella gestione degli appalti, il rispetto degli obblighi di verifica, cooperazione e coordinamento previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Implicazioni operative e responsabilità solidale del committente

Al di là degli aspetti giuridici, è fondamentale capire le implicazioni pratiche che l’abrogazione parziale dell’art. 26 proposta dal referendum avrebbe comportato per le aziende. Oggi la distinzione introdotta dal comma 4 riflette, in un certo senso, una realtà operativa: il committente di norma non ha competenze specialistiche sui rischi propri dell’attività dell’appaltatore, mentre l’appaltatore è lo specialista del proprio mestiere e conosce i relativi rischi specifici meglio di chiunque altro.

Di conseguenza, il sistema attuale “divide” le responsabilità: il committente si fa carico di garantire condizioni sicure nel contesto in cui l’appaltatore andrà a operare (rischi ambientali, interferenziali, procedure di emergenza condivise, etc.), l’appaltatore dal canto suo è responsabile di gestire in sicurezza i rischi tecnici del proprio lavoro (macchinari, processi, attrezzature specifiche, formazione dei propri addetti, ecc.). Questa ripartizione emerge anche nei documenti di sicurezza: il DUVRI del committente copre i rischi da interferenza tra aziende, mentre il DVR dell’appaltatore valuta i rischi intrinseci delle sue attività.

Eliminando la clausola di esonero con referendum sicurezza sul lavoro 2025, al committente verrebbe richiesto uno sforzo ulteriore: egli dovrà prestare attenzione (e risponderà in solido) anche riguardo ai rischi specifici propri dell’appaltatore. In pratica, pur non potendo entrare nel merito tecnico di ogni lavorazione specializzata, il datore di lavoro committente avrebbe avuto un ulteriore incentivo ad accertarsi con scrupolo di scegliere imprese appaltatrici competenti e affidabili.

Già oggi la legge impone la verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP) dei fornitori – un obbligo cardine prima di stipulare il contratto – ma con l’abrogazione proposta questa verifica avrebbe assunto un peso ancor più decisivo. In quello scenario, il committente avrebbe avuto un ulteriore incentivo a valutare a fondo l’organizzazione dell’impresa appaltatrice, la sua formazione in tema di sicurezza, le attrezzature e procedure che impiega, eventualmente richiedendo evidenze documentali (es. attestati, piani operativi di sicurezza, certificazioni) e referenze prima di affidare il lavoro.

Non basterà più confidare che “ogni ditta sa gestire i propri rischi”: il committente, sapendo di poter essere chiamato a rispondere in sede civile di qualunque incidente, avrà tutto l’interesse a vigilare attivamente sulla sicurezza anche dell’operato altrui. Ciò avrebbe potuto tradursi in clausole contrattuali più stringenti in materia di sicurezza, in un incremento di audit e sopralluoghi presso i fornitori, nonché in una collaborazione più stretta tra gli RSPP delle diverse aziende coinvolte (il Servizio di Prevenzione e Protezione interno/esterno del committente avrebbe potuto essere chiamato a interfacciarsi con quello dell’appaltatore per scambiare informazioni e buone pratiche).

Di contro, una criticità da non sottovalutare sarebbe stata la possibile difficoltà pratica per il committente nel valutare rischi che esulano dal proprio campo di esperienza. Ad esempio, un’azienda manifatturiera che appalta lavori di manutenzione elettrica potrebbe non avere internamente tutte le competenze per giudicare l’adeguatezza delle misure di sicurezza di una ditta elettrica (oltre agli aspetti generali di buon senso e rispetto normativo).

In quello scenario, il committente avrebbe potuto ricorrere a consulenti esterni o formare il proprio staff in modo da poter dialogare da pari con l’appaltatore sui temi di sicurezza specifica. Inoltre, l’estensione della responsabilità solidale non sostituisce né riduce gli obblighi specifici di ciascuna parte; quindi, in caso di incidente continueranno ad essere principalmente valutate le colpe di ogni attore (committente e appaltatore) ai fini penali e amministrativi.

Ma sul piano civilistico, il lavoratore saprà di poter agire verso il committente per ottenere il risarcimento completo, e sarà eventualmente il committente a rivalersi poi sull’appaltatore se quest’ultimo ha responsabilità dirette. Questo scenario giuridico, a seguito di questo referendum sicurezza sul lavoro 2025, avrebbe aumentato l’esposizione al rischio economico dei datori di lavoro committenti, che avrebbero potuto tutelarsi con tutti gli strumenti a disposizione: scelta rigorosa dei partner, vigilanza durante i lavori, e probabilmente anche polizze assicurative ad hoc per coprire il rischio di rivalse.

Va aggiunto che l’eliminazione della clausola sui rischi specifici semplificherebbe il quadro normativo rendendolo più chiaro: non ci sarebbe più da dibattere se un dato infortunio rientra o meno nell’esonero, perché l’esonero non esisterà più. La Corte Costituzionale nella sua pronuncia ha colto proprio questo aspetto, osservando che l’abrogazione “fugherebbe le incertezze interpretative” sorte sull’attuale disciplina e avrebbe “effetti di indubbia chiarezza” in quanto “riporta la responsabilità solidale all’originaria formulazione” priva di eccezioni. Quindi, dal punto di vista della certezza del diritto, il cambiamento renderebbe più lineare la gestione delle responsabilità negli appalti.

Prima del voto, rimaneva da capire come il mercato avrebbe reagito: committenti e appaltatori avrebbero potuto ridefinire i loro rapporti contrattuali, i costi della sicurezza avrebbero potuto richiedere una ricalibrazione (un appaltatore molto attento alla sicurezza potrebbe diventare più appetibile perché riduce il rischio di esporre il committente a rivalse). In ogni caso, entrambi le parti – se il referendum passerà – dovranno aumentare la consapevolezza reciproca sui rispettivi rischi professionali: la sicurezza sul lavoro diventerà ancor più un obiettivo condiviso, non solo un onere ripartito.

Conclusioni: verso una maggiore responsabilità condivisa

In conclusione, il referendum sicurezza sul lavoro 2025 sul comma 4 dell’art. 26 mirava a estendere la responsabilità del datore di lavoro committente negli appalti, con l’obiettivo dichiarato di migliorare la tutela dei lavoratori e incentivare pratiche più sicure. Il mancato raggiungimento del quorum ha tuttavia lasciato invariata la disposizione. Indipendentemente dall’esito delle urne, questo dibattito normativo ha già acceso i riflettori sull’importanza di selezionare fornitori qualificati e di monitorarne le condizioni di sicurezza.

Già oggi, infatti, chi affida lavori in appalto ha l’obbligo di verificare accuratamente l’ITP del fornitore (idoneità tecnico-professionale) e di pretendere il rispetto di tutte le norme di prevenzione. Il mancato raggiungimento del quorum non modifica gli obblighi già previsti dalla normativa: verificare l’idoneità tecnico-professionale dei fornitori e garantire un adeguato coordinamento delle attività rimangono aspetti fondamentali per prevenire gli infortuni e gestire correttamente le responsabilità negli appalti.

È il momento giusto per i datori di lavoro di fare un check-up delle proprie procedure di gestione degli appalti. Assicuratevi che le informazioni sui rischi siano adeguatamente condivise con i vostri fornitori, che i rischi interferenziali siano valutati e gestiti attraverso il DUVRI, quando previsto, e che la verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale dei partner sia documentata e rigorosa (può essere utile consultare il nostro articolo Idoneità Tecnico Professionale (ITP): Guida per le Aziende per conoscere tutti gli adempimenti).

Coinvolgete il vostro RSPP e i consulenti sicurezza nelle fasi di scelta e coordinamento delle imprese esterne, verificate che il DUVRI, quando richiesto, e le procedure interne siano aggiornati e consentano un’adeguata gestione dei rischi interferenziali, mantenendo distinta la valutazione dei rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore.

Investire tempo adesso in una qualifica scrupolosa dei fornitori e in un solido rapporto di collaborazione sulla sicurezza vi permetterà di lavorare più serenamente domani, a prescindere dall’evoluzione della norma. Anche se il referendum sicurezza sul lavoro 2025 non ha modificato la disciplina vigente, una gestione attenta della sicurezza negli appalti rimane essenziale per prevenire gli infortuni e garantire il rispetto degli obblighi del committente. La sicurezza sul lavoro negli appalti è un gioco di squadra: scegli partner affidabili, verifica le loro competenze e lavorate insieme per prevenire incidenti.

In questo modo non solo contribuirete a proteggere i lavoratori e a ridurre il rischio di contestazioni e responsabilità, ma contribuirete attivamente a diffondere una cultura della sicurezza lungo tutta la filiera produttiva – un obiettivo che dovrebbe stare a cuore a ogni impresa responsabile.

Contattaci se hai bisogno di supporto nell’implementare queste verifiche o per una consulenza su come adeguare le tue procedure di sicurezza: il team di Safetyone Ingegneria è a disposizione per aiutare la tua azienda a navigare verso la conformità normativa e a creare un ambiente di lavoro più sicuro per tutti. La sfida è lanciata: far sì che “più sicurezza sul lavoro” non sia solo uno slogan referendario, ma una realtà quotidiana costruita con impegno congiunto da committenti e appaltatori.