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Rischio lavoro minorile: obblighi del Datore di Lavoro

IN QUESTO ARTICOLO:

Quali sono i presupposti per l’istaurazione del rapporto di lavoro con un minorenne?

Per instaurare una relazione lavorativa con un minore, sono essenziali due requisiti strettamente interconnessi:

  1. Aver raggiunto l’età minima per l’accesso al lavoro, come stabilito dall’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006, che fissa a 16 anni l’età minima per entrare nel mondo del lavoro.
  2. Aver adempiuto all’obbligo scolastico: a partire dall’anno scolastico 2007/2008, è richiesto che l’istruzione obbligatoria venga seguita per almeno 10 anni, come indicato nell’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006.

La specificità del lavoro minorile

La particolarità del lavoro svolto da individui di età inferiore è evidente nella presenza di limitazioni legate sia all’età che alle modalità di impiego, le quali richiedono un grado superiore di protezione per la salute dei lavoratori minorenni.

In ambito di salute e sicurezza, ogni azienda è tenuta a garantire la tutela delle categorie di lavoratori più esposte al rischio, tra cui i lavoratori di età inferiore. A tal proposito, l’articolo 28 del Decreto legislativo 81/2008, che tratta dell’oggetto della valutazione dei rischi, impone l’obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, considerando la natura dell’attività svolta, compresi quelli legati alle differenze di genere, all’età, all’origine geografica e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene prestato il lavoro.

Valutazione dei rischi

Il Datore di Lavoro, “prima di adibire i minori al lavoro e in occasione del verificarsi di qualsivoglia modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la suddetta valutazione dei rischi avendo riguardo, in particolare:

  1. allo sviluppo non ancora completo, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;
  2. alle attrezzature ed alla sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
  3. alla natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
  4. alla movimentazione manuale dei carichi;
  5. alla sistemazione, alla scelta, alla utilizzazione ed alla manipolazione delle attrezzature di lavoro e, segnatamente degli agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
  6. alla pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale;
  7. alla situazione della formazione e dell’informazione dei minori”.

Obblighi del datore di lavoro

La legge fornisce poi dettagli relativi alla sorveglianza sanitaria, al lavoro notturno e sintetizza alcuni aspetti chiave del rapporto tra azienda e lavoro minorile nei seguenti termini:

  • riferimento normativo: “la Legge 977/67, il D.Lgs. 345/99 e il D.Lgs. 262/00 relativi alla protezione dei giovani sul lavoro”;
  • obbligo: “il datore di lavoro, prima di assumere il minore, deve effettuare una specifica Valutazione del rischio legata alla mansione svolta dal minore, in funzione delle attitudini e dello sviluppo psico-fisico dello stesso. Inoltre, deve verificare l’idoneità sanitaria alla mansione;
  • mantenimento: le visite mediche atte a garantire la sorveglianza sanitaria dovranno essere svolte con la periodicità indicata dal Medico Competente;
  • comunicazioni: il datore di lavoro deve comunicare ai genitori del minore (o a chi esercita le potestà genitoriali) e al minore stesso l’avvenuta valutazione dei rischi e gli esiti della stessa in rapporto alle mansioni che verranno svolte dal minore, nonché gli esiti delle visite di sorveglianza sanitaria”.

Divieti

Il legislatore dedica attenzione alle lavorazioni proibite, in conformità con l’articolo 6 della legge n. 977/1967. Questo articolo vieta “di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell’Allegato I della legge”, un elenco che dettaglia tutte le attività lavorative, i processi ei lavori, distinguendo le esposizioni a agenti chimici, fisici e biologici.

Per quanto riguarda i singoli agenti di rischio, il Ministero del Lavoro fornisce ulteriori dettagli:

a) Rumore: Il divieto di esposizione al rumore non è automatico, ma scatta a partire da un livello di 80 dB(A), valutato secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d, il Datore di Lavoro, pur mantenendo l’obbligo di ridurre al minimo i rischi, deve fornire mezzi individuali di protezione dell’udito e una formazione adeguata sull’ uso degli stessi.

b) Agenti chimici: È vietata l’esposizione ad agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi ed estremamente infiammabili. Per gli agenti nocivi ed irritanti, il divieto si applica solo a quelli etichettati con le frasi di rischio nell’Allegato I. Ad esempio, tra gli agenti irritanti, sono vietati solo quelli sensibilizzanti per inalazione o contatto cutaneo. Il divieto si estende a tutte le quantità presenti nell’ambiente di lavoro. Importante sottolineare che se il divieto riguarda solo alcune fasi del processo produttivo, si applica solo a quelle fasi specifiche e non all’intera attività. Inoltre, l’articolo 6 della legge 977/1967 prevede la possibilità di derogare al divieto per scopi didattici e di formazione professionale.

Conclusioni

Le disposizioni legislative costituiscono un pilastro fondamentale per salvaguardare i giovani lavoratori da rischi, sfruttamento e altre forme di pregiudizio in ambito lavorativo. Questi regolamenti riflettono l’impegno della società nel garantire che i minori possano svolgere attività lavorative in ambienti che rispettino la loro dignità, sicurezza e sviluppo personale.

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